L’art. 15, comma 4 del cosiddetto “Decreto Crescita 2.0” (del DL n. 179/2012) aveva disposto l’obbligo, a decorrere dall’1.1.2014 (poi posticipato al 30.06.2014) di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat): ogni attività doveva perciò dotarsi del “POS” ovvero del lettore di carte di credito e di debito (tramite una Banca o un istituto di credito).
L’ obbligo riguarda non solo i negozi ma anche gli studi professionali e le “partite iva” (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, web designer, freelance ecc.).
La normativa ha subito varie modifiche, fra cui:
– posticipo al 30 giugno 2014 dell’obbligo (Decreto “Milleproroghe” DL n. 150/2013);
– limite minimo di Euro 30,00 al di sotto del quale è possibile rifiutare il pagamento con carte (DM 24.1.2014).
La disposizione ha suscitato numerose polemiche. All’Interrogazione Parlamentare n. 5-02936 il “Ministero dell’Economia e delle Finanze” ha risposto che “non risulta associata alcuna sanzione” in capo al professionista che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica;
La mancata attivazione del POS, e quindi il rifiuto al cliente di utilizzare la carta elettronica, non costituisce violazione di un obbligo giuridico.
Si auspica infine che il Ministero intervenga al fine di introdurre delle attenuanti (fissazione di un limite dimensionale dei soggetti interessati) dell’obbligo in esame.