Eliminata la responsabilità Iva negli appalti
PERMANE LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER LE RITENTUE DI LAVORO DIPENDENTE
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Il 22/06/2013 è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto del Fare” – D.L. 21 giugno 2013 , n. 69 [v_icon color=”#4dccc3″ url=”https://www.studiobubani.it/_studiobubani2/wp-content/uploads/2013/07/DECRETO-LEGGE-21-giugno-2013-n.-69.pdf.pdf” size=”18px” hover=”show-color” target=”_blank” name=”moon-file-download”].
Fra le diverse novità introdotte, è stato modificato il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006. Dal 22 giugno 2013 nei contratti di appalto/subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione quindi della responsabilità solidale per il versamento dell’iva.
Si sottolinea infine che:
- la responsabilità solidale è applicabile ai contratti si appalto/subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
- soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
- soggetti ex. Artt. 73 e 74 TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
- non è applicabile alle stazioni appaltanti;
- ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.