CREDITO D’IMPOSTA 2014-2016
PER RICERCA & SVILUPPO
Sulla G.U. 21.2.2014, n. 43 è stata pubblicata la Legge 21.2.2014, n. 9 di conversione del DL n. 145/2013, Decreto c.d. “Destinazione Italia” che all’art. 3 riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
Si attende un Decreto di prossima emanazione per definire alcuni elementi operativi di fruizione del credito.
SOGGETTI INTERESSATI
Imprese con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni, indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Fra i beneficiari vi sono anche i consorzi e le reti di impresa, in tal caso il credito d’imposta è ripartito secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese.
MISURA DELL’AGEVOLAZIONE
E’ riconosciuto un credito d’imposta:
[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta, con decorrenza dal periodo d’imposta individuato dal predetto Decreto attuativo e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;[/list]
[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi d’imposta.[/list]
Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, l’agevolazione è ridotta dal 50% al 40%, sempreché permanga la spesa incrementale.
Il credito massimo riconosciuto per ciascun anno è di € 2,5 milioni (nei limiti di spesa delle risorse complessivamente disponibili, pari a € 600 milioni per il triennio2014 – 2016):
ATTIVITÀ AGEVOLABILI
Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo fra cui la creazione di nuovi brevetti.
In particolare:
[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;[/list]
[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);[/list]
[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:
- definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non utilizzabili per scopi commerciali;
- realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida); [/list]
[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.[/list]
[box title=”ATTENZIONE” color=”#e8d420″]Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività dirette alla creazione di nuovi brevetti.[/box]
SPESE AGEVOLABILI
- personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
- quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
- costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca o presso detti enti, quella contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti / ottenuti in licenza da fonti esterne.
FRUIZIONE DEL BENEFICIO & MODALITA’ OPERATIVE
Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame l’impresa deve presentare un’istanza telematica, secondo le modalità che saranno definite con il predetto Decreto.
Il credito d’imposta:
- va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
- non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo economico effettuano controlli in merito alla spettanza del credito in esame, sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.Le imprese non soggette a revisione legale e prive di Collegio sindacale devono comunqueavvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione.
Le spese sostenute per l’attività di certificazione “sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000”.