Entro il prossimo 30.6.2013 le imprese individuali attive al 20.10.2012 sono obbligate a dotarsi di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la sospensione delle domande di variazione presentate alla CCIAA (ad esempio, per variazione dell’indirizzo della sede), fino all’integrazione delle stesse con l’indirizzo PEC e comunque per 45 giorni; decorso tale periodo la domanda è considerata non presentata.
L’art. 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) per:
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PROFESSIONISTI iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) .
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SOCIETA’ (di persone e di capitali, ecc.);
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PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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L’obbligo della PEC attualmente è stato esteso alle IMPRESE INDIVIDUALI che si iscrivono al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane (Art. 5, c. 1, DL n. 179/2012).
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Sarà infine istituito un Elenco Nazionale degli indirizzi PEC (c.d. INI-PEC).
COME ATTIVARE LA PEC
Per l’attivazione della PEC le imprese devono scegliere un gestore abilitato a fornire tale servizio (esempio aruba) il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata.
[note color=”#FFCC00″]Una volta acquisita, la PEC va comunicata al Registro Imprese, entro il prossimo 30.6.2013. [/note]
[box title=”ATTENZIONE” color=”#bfbfbf”]
Alla CCIAA non può essere comunicata la casella PEC avente dominio “@postacertificata.gov.it” essendo la stessa riservata esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini (privati) e Pubblica amministrazione.
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Relativamente alla possibilità, anche per le ditte individuali, di comunicare l’indirizzo PEC di uno studio professionale ovvero un indirizzo comune per tutti i clienti – ditte individuali, si riscontra un comportamento non univoco da parte delle singole CCIAA.
Considerato quanto sopra, è opportuno verificare presso la competente CCIAA le istruzioni in merito alla predetta possibilità.
VANTAGGI E “SVANTAGGI” DELLA PEC
I vantaggi connessi con l’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale.
Inoltre, qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica certificata, al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale.
[quote author=”www.registroimprese.it”]
“tutti i possessori di una casella PEC … possono … scambiarsi tra loro corrispondenza amministrativa, commerciale o informativa, legale e sicura, in alternativa all’utilizzo di raccomandate A/R postali”.
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Va peraltro evidenziato che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del destinatario indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi.
SANZIONI
In caso di omessa comunicazione della PEC al Registro delle Imprese entro il 30.6.2013:
“L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”.
–Comma 2 art. 5, DL n. 179/2012-
[note color=”#FFCC00″]Alle imprese senza PEC sarà sospesa ogni domanda rivolta al Registro Imprese, sia di nuova iscrizione, sia di variazione dati:
– fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC;
– per 45 giorni.
Decorso il predetto termine, la domanda è considerata non presentata.[/note]