Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Regime di vantaggio

PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’
“NUOVI MINIMI”

 

Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i  lavoratori in mobilità che iniziano  una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al  5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011 – pdf).

REQUISITI

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Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:

– nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

 

– nel triennio precedente:

  • non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria
  • non hanno esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

 

Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
  • i non residenti
  • chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

 

DURATA

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Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività.  I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.

Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.

AGEVOLAZIONI

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Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’ imposta sostitutiva del 5% dell’ Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
  • esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
  • esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
  • esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’ articolo 2 del Dpr n. 696/1996 – pdf.
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
  • esonero dalla tenuta del registro  dei beni ammortizzabili
  • esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non viene addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
  • esonero dall’applicazione degli studi di settore.

 

ADEMPIMENTI

Restano obbligatori i seguenti adempimenti:

  • numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • conservazione dei documenti emessi e ricevuti
  • integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
  • presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari

 

 

OPZIONE PER L’USCITA DAL REGIME

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I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure per la c.d. “contabilità semplificata” se in possesso dei requisiti necessari.

L’opzione che durerà  almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

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[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 14 del Dpr 600/73 – pdf – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa’ e degli enti equiparati[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 18 del Dpr 600/73 – Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 19 del Dpr 600/73 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge del 24/12/2007, n. 244 – Finanziaria 2008[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 27 del Decreto legge n. 98/2011 – convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità[/list]

 

I VIDEO [divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

 

I contribuenti Minimi – Video parte 1 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 2 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 3 di 3

Confronto fra lavoro autonomo occasionale, collaborazioni occasionali marginali, lavoro accessorio

Molti strumenti e poca chiarezza:

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE COLLAB. OCCASIONALI MARGINALI,
o LAVORO ACCESSORIO ?


Molte delle realtà produttive del paese, in risposta alla persistente crisi economica, hanno ridotto drasticamente i costi fissi ed in particolare il personale dipendente. La capacità produttiva conseguentemente ridotta rischia talvolta di non riuscire a soddisfare i picchi di domanda salutari. labirinto[1] In tale contesto assumono rilevanza gli strumenti contrattuali in assoluto più flessibili, ovvero quelli caratterizzati dalla occasionalità della prestazione. Nel nostro ordinamento vi è una disciplina frammentata e settoriale di tali fenomeni, e spesso si applicano forme contrattuali speciali rispetto alla macrocategoria di appartenenza. A tal fine ci si propone comparare le forme più affini, ovvero: [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE[/list] [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]COLLABORAZIONE OCCASIONALI MARGINALI[/list] [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]LAVORO ACCESSORIO[/list]

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Contribuenti Minimi : soppressione o rivoluzione del regime?

In data odierna il Presidente della Repubblica ha sottoscritto il Decreto Legge emanato dal governo contenente la MANOVRA FINANZIARIA ( d’estate ), denominata “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria“.

Il provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Fra le tante misure contenute nel decreto vi è una profonda rivisitazione del Regime dei Contribuenti Minimi.

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Acquisto dell’auto per i “contribuenti minimi” e “Nuovi Minimi”

ACQUISTO DELL’AUTO

per “Contribuenti Minimi”, “Nuovi Minimi” (regime di vantaggio)

 

Tra i requisiti richiesti per poter accedere al regime dei contribuenti minimi / nuovi minimi (o regime di vantaggio) vi è che il contribuente, nel triennio solare precedente, non abbia effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria (leasing), per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Uno dei momenti più delicati per imprenditori e professionisti che adottano il  “regime dei minimi” è quello legato all’acquisizione di autovetture. Si riportano in calce alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per il computo del limite dei 15.000 Euro. Leggi tutto “Acquisto dell’auto per i “contribuenti minimi” e “Nuovi Minimi””

Pedaggi Autostradali, fatturazione e detrazione dell’IVa

Il pedaggio è l’importo che si paga per l’utilizzo dell’autostrada.
Al termine di ciascun percorso autostradale, se il conducente non avanza alcuna richiesta al casellante, quest’ultimo normalmente non rilascia alcun documento di attestazione del pagamento ricevuto.
Le imprese e i titolari di partita iva , se non hanno né la fattura né un documento probatorio della spesa sostenuta, non possono detrarre l’iva, né dedurre dai propri redditi il costo del pedaggio.
Il conducente può però richiedere l’emissione di un “attestato di transito” (detto spesso ricevuta o anche scontrino), col quale richiedere successivamente l’emissione della fattura. Leggi tutto “Pedaggi Autostradali, fatturazione e detrazione dell’IVa”