Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
Regime di vantaggio
PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’
“NUOVI MINIMI”
Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i lavoratori in mobilità che iniziano una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al 5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011 – pdf).
REQUISITI
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Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:
– nell’anno precedente:
- hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista
- non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
- non hanno effettuato cessioni all’esportazione
- non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
– nel triennio precedente:
- non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria
- non hanno esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
- non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:
- coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
- i non residenti
- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
- chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
DURATA
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Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.
Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.
AGEVOLAZIONI
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Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’ imposta sostitutiva del 5% dell’ Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:
- non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
- esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
- esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
- esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’ articolo 2 del Dpr n. 696/1996 – pdf.
- esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
- esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili
- esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non viene addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
- esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
- esonero dall’applicazione degli studi di settore.
ADEMPIMENTI
Restano obbligatori i seguenti adempimenti:
- numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
- certificazione dei corrispettivi
- conservazione dei documenti emessi e ricevuti
- integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
- presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari
OPZIONE PER L’USCITA DAL REGIME
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I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure per la c.d. “contabilità semplificata” se in possesso dei requisiti necessari.
L’opzione che durerà almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.
RIFERIMENTI NORMATIVI
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[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 14 del Dpr 600/73 – pdf – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa’ e degli enti equiparati[/list]
[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 18 del Dpr 600/73 – Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori[/list]
[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 19 del Dpr 600/73 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni[/list]
[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni[/list]
[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge del 24/12/2007, n. 244 – Finanziaria 2008[/list]
[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 27 del Decreto legge n. 98/2011 – convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità[/list]
I VIDEO [divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]
I contribuenti Minimi – Video parte 1 di 3
I contribuenti Minimi – Video parte 2 di 3
I contribuenti Minimi – Video parte 3 di 3
Deducibilità costi Auto : acquisto, uso e noleggio
Auto aziendali e normativa fiscale
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Le autovetture aziendali hanno un diverso trattamento fiscale in base alla destinazione d’uso che viene attribuita alla vettura. [/column]
[column size=”3-5″ last=”1″]
[/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]
- AUTO “AZIENDALE”
[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″] è l’auto di proprietà dell’azienda utilizzata dal dipendente solo nell’ambito della sua attività lavorativa. [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]
- IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (b)
“ A TITOLO GRATUITO“
[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″] è l’auto usata dai dipendenti sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]
- IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (b)
“ A TITOLO ONEROSO“
[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″]è l’auto usata dai dipendenti sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private, ai quali viene però emessa fattura e addebitato un fringe benefit (a) [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]
- IN USO AGLI AMMINISTRATORI
[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″]è l’auto di proprietà dell’azienda usata dall’amministratore sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private [/column]
[box title=”Note” color=”#CCCCCC”]
[column size=”1-1″ last=”1″] (a) FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno importi trattenuti ai dipendenti
(b) Auto concessa in uso per la maggior parte del periodo d’imposta.[/column][/box]
Viene di seguito proposto un promemoria schematico in ordine alla gestione aziendale delle auto ai fini fiscali, distinguendo il caso di ACQUISTO da quello di NOLEGGIO (si riportano le informazioni su due distinte tabelle).
Quanto esposto tiene conto delle modifiche in vigore dal 1 gennaio 2013.
[box title=”ACQUISTO AUTOVETTURA
Costi di ammortamento, carburante manutenzione, e gestione autovetture” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]TRATTAMENTO FISCALE
PER IL DIPENDENTE[/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]TRATTAMENTO FISCALE
PER LA SOCIETÀ [/column]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO AZIENDALE [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] -IVA: detraibile al 40%
-COSTI: deducibili al 20% (dal 2013) NB: valore della vettura deducibile fino al limite di €18.076[/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″]AUTO IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
A TITOLO GRATUITO[/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente si genera un reddito pari al benefit (1) [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]-IVA: detraibile al 40%
-COSTI: deducibili al 70% (dal 2013)
N.B. non vi sono tetti fiscali da rispettare [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
A TITOLO ONEROSO [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si gene-
ra alcun reddito se l’importo fatturato o addebitato in busta paga è almeno pari o superiore al valore del benefit (1). Diversa- mente il reddito è pari alla differenza. [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] -IVA: detraibile nella misura del 100% (2)
-COSTI: deducibili nella misura del 100% fino al valore del benefit (1): l’eccedenza è deducibile al 70% (dal 2013)
NB: non vi sono tetti fiscali da rispettare [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″]AUTO IN USO
AGLI AMMINISTRATORI [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]Se l’Amministratore:
A) è COLLABORATORE, l’assegnazione ad uso promiscuo rende applicabile, al pari del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 4, lett. a TUIR (cioè come sopra).
B) è PROFESSIONISTA (3), il reddito prodotto è di lavoro autonomo, e pertanto il FRINGE BENEFIT generato è qualificato come un compenso in natura dell’importo pari al valore normale d’uso del bene per scopi personali.
In entrambi i casi A e B in capo all’amministratore non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit (1). Diversamente il red-dito prodotto è pari alla differenza, fra quanto fatturato e quanto così definito. [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]-IVA: detraibile al 40%
-COSTI: deducibili al 100% fino al valore del benefit calcolato. L’eccedenza è deducibile al 20%.
NB: valore della vettura deducibile fino al limite di €18.076 [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
(1) FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno eventuali importi trattenuti ai dipendenti
(2) Si fa presente in questo caso che l’acquisto dell’autovettura avrà iva detraibile al 100% se già in tale sede l’azienda ha deciso la sua assegnazione al dipendente.
(3) Caso meno frequente che si verifica quando l’incarico di amministratore rientra nelle mansioni previste dal proprio ordinamento professionale (es. per Commercialisti che svolgono la funzione di Amministratore, o di un Ingegnere amministratore di una Società di Ingegneria).[/box]
[box title=”NOLEGGIO AUTOVETTURA
costi di noleggio, carburante manutenzione, e gestione autovetture a noleggio” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]TRATTAMENTO FISCALE
PER IL DIPENDENTE[/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]TRATTAMENTO FISCALE
PER LA SOCIETÀ [/column]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO AZIENDALE [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO: Deducibile il 20% del costo ragguagliato a giorni per un importo massimo di euro 3.615,20 ( quindi euro 1,98 al giorno) -dal 2013- [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO AL DIPENDENTE
CON “FRINGE BENEFIT” (1) [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit*.Diversamente il reddito è pari alla differenza. [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO: deducibile il 70% senza alcuna limitazione dal 2013. [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO ALL’AMMINISTRATORE [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] Se l’Amministratore:
A) è COLLABORATORE l’assegnazione ad uso promiscuo rende applicabile, al pari del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 4, lett. a TUIR (cioè come sopra).
B) è un PROFESSIONISTA quanto il suo incarico di amministratore rientra nelle mansioni previste dal pro-prio ordinamento professiOnale, il reddito prodotto è di lavoro autonomo, e pertanto il FRINGE BENEFIT generato e qualificato come un compenso in natura, nella misura del valore normale d’uso del bene per scopi personali.
In capo all’amministratore non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit(1). Diversamente il reddito prodotto è pari alla differenza, fra quanto fatturato e quanto così definito. [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO:deducibile il 20% del costo ragguagliato a giorni per un importo massimo di euro 3.615,20 -quindi Euro 1,98 al giorno- (Dal 2013). [/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
*FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno eventuali importi trattenuti ai dipendenti
[/box]
PRECISAZIONI
Il costo complessivo del Benefit va valutato anche in ragione della maggiore contribuzione Inps dovuta in relazione al benefit stesso: in tale ottica sarà anche opportuno quantificare gli altri oneri collegati, ossia il trattamento di fine rapporto (contrariamente a quanto spesso sostenuto, la base di calcolo non va rinvenuta nel forfait individuato ai fini delle imposte dirette e della contribuzione obbligatoria, pertanto sarà necessario disporre delle percorrenze del dipendente con separata annotazione della componente lavorativa da quella privata) e l’indennità di mancato preavviso (gli artt. 2120 e 2121, ai fini dell’erogazione della stessa ricomprendono qualsiasi forma di compenso a carattere continuativo).
L’utilizzo da parte del dipendente deve essere dimostrato attraverso idonea documentazione quale ad es. inserimento nel contratto di lavoro di una apposita clausola inerente l’uso dell’autovettura.
Tuttavia si ritengono valide anche altre procedure quali, ad esempio, la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del dipendente di un documento avente data certa.
Cellulari : deducibilità dei costi di telefonia mobile per le imprese
TELEFONI CELLULARI
Trattamento fiscale in capo a società, dipendenti e collaboratori dei costi per telefonia mobile
Il trattamento fiscale delle spese legate alla telefonia mobile è differente a seconda dell’uso che viene fatto degli apparecchi, in particolare possiamo distinguere due casi:
[list icon=”moon-circle-small” color=”#ffb700″] uso promisquo: sia per fini aziendali che per fini privati (personali) ; [/list][list icon=”moon-circle-small” color=”#ffb700″] uso per soli fini aziendali; [/list]
In caso di uso promiscuo del telefono, ovvero di impiego sia per fini aziendali che per fini privati, la disponibilità del cellulare per il dipendente/amministratore rappresenta un “beneficio accessorio”, ulteriore rispetto al proprio stipendio o compenso. Tale beneficio, detto “fringe benefit” è considerata una retribuzione aggiuntiva oltre a quella monetaria, e fiscalmente viene tassata (in capo al dipendente) come se si trattasse di una retribuzione in denaro.
[quote author=”.”]Il valore del Fringe Benefit è pari al valore normale dei servizi fruiti: cioè al costo delle telefonate personali risultante dalla bolletta telefonica .[/quote]
[spacer size=”20″]
Leggi tutto “Cellulari : deducibilità dei costi di telefonia mobile per le imprese”
Confronto fra lavoro autonomo occasionale, collaborazioni occasionali marginali, lavoro accessorio
Molti strumenti e poca chiarezza:
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE COLLAB. OCCASIONALI MARGINALI,
o LAVORO ACCESSORIO ?
Molte delle realtà produttive del paese, in risposta alla persistente crisi economica, hanno ridotto drasticamente i costi fissi ed in particolare il personale dipendente. La capacità produttiva conseguentemente ridotta rischia talvolta di non riuscire a soddisfare i picchi di domanda salutari. In tale contesto assumono rilevanza gli strumenti contrattuali in assoluto più flessibili, ovvero quelli caratterizzati dalla occasionalità della prestazione. Nel nostro ordinamento vi è una disciplina frammentata e settoriale di tali fenomeni, e spesso si applicano forme contrattuali speciali rispetto alla macrocategoria di appartenenza. A tal fine ci si propone comparare le forme più affini, ovvero: [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE[/list] [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]COLLABORAZIONE OCCASIONALI MARGINALI[/list] [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]LAVORO ACCESSORIO[/list]
Contribuenti Minimi : soppressione o rivoluzione del regime?
In data odierna il Presidente della Repubblica ha sottoscritto il Decreto Legge emanato dal governo contenente la MANOVRA FINANZIARIA ( d’estate ), denominata “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria“.
Il provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.
Fra le tante misure contenute nel decreto vi è una profonda rivisitazione del Regime dei Contribuenti Minimi.
Leggi tutto “Contribuenti Minimi : soppressione o rivoluzione del regime?”
Acquisto dell’auto per i “contribuenti minimi” e “Nuovi Minimi”
ACQUISTO DELL’AUTO
per “Contribuenti Minimi”, “Nuovi Minimi” (regime di vantaggio)
Tra i requisiti richiesti per poter accedere al regime dei contribuenti minimi / nuovi minimi (o regime di vantaggio) vi è che il contribuente, nel triennio solare precedente, non abbia effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria (leasing), per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
Uno dei momenti più delicati per imprenditori e professionisti che adottano il “regime dei minimi” è quello legato all’acquisizione di autovetture. Si riportano in calce alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per il computo del limite dei 15.000 Euro. Leggi tutto “Acquisto dell’auto per i “contribuenti minimi” e “Nuovi Minimi””
Pedaggi Autostradali, fatturazione e detrazione dell’IVa
Il pedaggio è l’importo che si paga per l’utilizzo dell’autostrada.
Al termine di ciascun percorso autostradale, se il conducente non avanza alcuna richiesta al casellante, quest’ultimo normalmente non rilascia alcun documento di attestazione del pagamento ricevuto.
Le imprese e i titolari di partita iva , se non hanno né la fattura né un documento probatorio della spesa sostenuta, non possono detrarre l’iva, né dedurre dai propri redditi il costo del pedaggio.
Il conducente può però richiedere l’emissione di un “attestato di transito” (detto spesso ricevuta o anche scontrino), col quale richiedere successivamente l’emissione della fattura. Leggi tutto “Pedaggi Autostradali, fatturazione e detrazione dell’IVa”
Riduzione degli Acconti per le persone fisiche
Il Governo ha disposto con Decreto Legge la diminuzione degli acconti Irpef del 20%.
Il provvedimento non determina la riduzione delle imposte carico dei contribuenti per l’anno 2009 ma ne sposta in avanti nel tempo il pagamento.
Leggi tutto “Riduzione degli Acconti per le persone fisiche”
Contenuto della Carta Carburante
CARTA CARBURANTE
Imprese e Lavoratori Autonomi per poter detrarre l’Iva e dedurre i costi relativi ai carburanti devono disporre di adeguata documentazione in relazione a tali costi. La scheda carburante è un documento fiscale che -salvo alcune eccezioni (si veda sotto) sostituisce la fattura negli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, gpl, metano, diesel,…) presso gli impianti di distribuzione stradale (art. 1, comma 2, del D.P.R. 10/11/1997 n. 444).
CONTENUTO
Gli elementi fondamentali da includere nella scheda sono:
1. gli estremi di individuazione del veicolo
2. gli estremi identificativi del soggetto Iva che acquista il carburante (denominazione/ragione sociale, domicilio fiscale, numero di partita Iva),
3. l’anno e il periodo infrannuale di riferimento (mensile o trimestrali)
4. la data del rifornimento
5. l’importo da pagare
6. gli estremi identificativi del distributore
7. l’ubicazione dell’impianto di distribuzione
8. la firma del gestore dell’impianto di distribuzione
9. chilometri percorsi alla fine del periodo di riferimento (limitatamente per le imprese, non per i professionisti)
Nel caso di auto utilizzata in servizio da un lavoratore dipendente, la scheda carburante deve riportare anche:
10. l’intestazione contestuale dell’impresa/ente/studio
11. del dipendente.
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QUANDO OCCORRE LA FATTURA?
In alcuni particolari casi è precluso l’utilizzo della scheda per certificare gli acquisti di carburante.
In particolare:
L’art. 6 del DPR n. 444/97 stabilisce che la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti effettuati da :
- Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- autotrasportatori di cose per conto terzi. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E, l’esclusione dall’utilizzo della scheda non opera con riguardo agli acquisti effettuati da parte degli autotrasportatori di cose in conto proprio;
La citata C.M . n. 205/E stabilisce che la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti:
- effettuati sulla base di un contratto di netting (tale contratto prevede che il gestore dell’impianto di distribuzione di carburante, a fronte di un corrispettivo, esegue a favore della società petrolifera una serie di cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera, che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con tale ultima società);
- non effettuati presso impianti stradali di distribuzione;
- effettuati presso impianti stradali di distribuzione ma non destinati all’autotrazione (è il caso, ad esempio, del carburante utilizzato per i motori fissi) o dei quali tale destinazione non può essere constatata al momento dell’acquisto;
- effettuati in mancanza del personale addetto alla distribuzione (è il caso, ad esempio, dei rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura dell’impianto, attraverso il sistema “self-service”).
Nel caso di fornitura tramite SELF SERVICE non è possibile utilizzare la carta carburante, occorre pertanto richiedere la fattura al titolare dell’impianto di distribuzione. In assenza di personale che possa rilasciare tale documento, possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dagli apparecchi automatici, da inviare ai gestori per richiedere successivamente la fattura.
SANZIONI PER CARTA CARBURANTE NON VERITIERA
Si ricorda che costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.74/00, la falsificazione del contenuto della scheda carburante riportando dati non veritieri.
[pullquote align=”left”] Corte di Cassazione, Sentenza n.912, 13/01/2012: …dagli accertamenti effettuati, infatti, era risultato che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l’esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburante era risultata falsa. In particolare nella scheda carburante non erano riportati i chilometri percorsi, l’esame documentale attestava la percorrenza ben diversa dal consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura, i soci dell’impianto di rifornimento della benzina avevano disconosciuto le proprie firme e la propria calligrafia e il rifornimento risultava effettuato in date in cui l’impianto, privo di erogatori self service, era chiuso…[/pullquote]