CHI RIMANE APERTO?

ATTIVITA’ ESSENZIALI:
elenco DPCM 22-03-2020 All. 1

(attività che proseguono dopo il 25 Marzo 2020)

Si riepiloga di seguito l’elenco delle attività che possono proseguire la loro attività dopo il 25 marzo, sulla base del DPCM 22-03 allegato 1.

ATECO DESCRIZIONE

  • 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • 03 Pesca e acquacoltura
  • 05 Estrazione di carbone
  • 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • 10 Industrie alimentari
  • 11 Industria delle bevande
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
  • 17 Fabbricazione di carta
  • 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • 20 Fabbricazione di prodotti chimici
  • 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
  • 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
  • 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
  • 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
  • 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
  • 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
  • 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • 37 Gestione delle reti fognarie
  • 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • 42 Ingegneria civile
  • 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili
  • agricoli, inclusi i trattori
  • 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
  • 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • 51 Trasporto aereo
  • 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 Servizi postali e attività di corriere
  • 55.1 Alberghi e strutture simili
  • j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
  • K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
  • 69 Attività legali e contabili
  • 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 Ricerca scientifica e sviluppo
  • 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 75 Servizi veterinari
  • 80.1 Servizi di vigilanza privata
  • 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
  • 82.20.00 Attività dei call center
  • 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • 85 Istruzione
  • 86 Assistenza sanitaria
  • 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
  • 88 Assistenza sociale non residenziale
  • 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

DPCM 22 marzo 2020

DPCM 22 marzo pubblicato in GAZZETTA UFFICIALE

Si pubblica di seguito di DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 22 marzo 2020.
Il decreto contiene l’elenco delle attività per le quali è consentita la prosecuzione.

Si specifica inoltre che

  • resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal DPCM del 11 marzo 2020 (compresa la possibilità – per le attività di ristorazione e gastronomia chiuse al pubblico – di effettuare consegne a domicilio);
  • per le imprese le cui attività sono sospese c’è tempo fino a mercoledì 25 marzo per completare le attività necessarie alla sospensione e al completamento delle consegne (dopo quella data possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile).

Di seguito l’elenco delle attività Essenziali che proseguono:

  • ATECO DESCRIZIONE
  • 01 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
  • 03 Pesca e acquacoltura
  • 05 Estrazione di carbone
  • 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
  • 09.1 Attività dei servizi di supporto all’estrazione di petrolio e di gas naturale
  • 10 Industrie alimentari
  • 11 Industria delle bevande
  • 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
  • 13.94 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
  • 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
  • 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
  • 16.24.20 Fabbricazione di imballaggi in legno
  • 17 Fabbricazione di carta
  • 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
  • 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
  • 20 Fabbricazione di prodotti chimici
  • 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
  • 22.1 Fabbricazione di articoli in gomma
  • 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche
  • 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
  • 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
  • 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell’elettricità
  • 28.3 Fabbricazione di macchine per l’agricoltura e la silvicoltura
  • 28.93 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
  • 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l’industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
  • 28.96 Fabbricazione di macchine per l’industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
  • 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
  • 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
  • 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
  • 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
  • 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
  • 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
  • 37 Gestione delle reti fognarie
  • 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
  • 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
  • 42 Ingegneria civile
  • 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
  • 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
  • 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
  • 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
  • 46.2 Commercio all’ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
  • 46.3 Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
  • 46.46 Commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici
  • 46.49.2 Commercio all’ingrosso di libri riviste e giornali
  • 46.61 Commercio all’ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili
  • agricoli, inclusi i trattori
  • 46.69.19 Commercio all’ingrosso di altri mezzi ed attrezzature da trasporto
  • 46.69.91 Commercio all’ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico
  • 46.69.94 Commercio all’ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
  • 46.71 Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
  • 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
  • 50 Trasporto marittimo e per vie d’acqua
  • 51 Trasporto aereo
  • 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
  • 53 Servizi postali e attività di corriere
  • 55.1 Alberghi e strutture simili
  • j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
  • K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
  • 69 Attività legali e contabili
  • 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
  • 71 Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
  • 72 Ricerca scientifica e sviluppo
  • 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
  • 75 Servizi veterinari
  • 80.1 Servizi di vigilanza privata
  • 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
  • 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
  • 82.20.00 Attività dei call center
  • 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
  • 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
  • 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
  • 85 Istruzione
  • 86 Assistenza sanitaria
  • 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
  • 88 Assistenza sociale non residenziale
  • 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
  • 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
  • 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
  • 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
  • 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
  • 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

Contributi Comune di Cesena 2016

CONTRIBUTI A NUOVE IMPRESE
COMUNE DI CESENA 2016


Conributi a nuove imprese 2016
Conributi a nuove imprese 2016

Il Comune di Cesena ha stanziato contributi a favore delle NUOVE IMPRESE del territorio comunale, tramite due interventi (bandi) rispettivamente denominati:

  •  NO TAX AREA  (contributo pari alle imposte locali pagate)
  • CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO (fra 500 e 4000 Euro)

 

 

 

A CHI SONO RIVOLTI?


I contributi spettano ai soggetti che ne facciano richiesta entro il 4/11/2016 e soddisfino i requisiti di una delle 3 aree di intervento:

A) VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

Attività che abbiano aperto o trasferito la sede dell’attività esistente nelle seguenti vie del centro storico di Cesena nei seguenti periodi:

  • NO TAX AREA nel periodo 1/1/2014 – 30/09/2016.
  • FONDO PERDUTO nel periodo 1/10/2015 – 30/09/2016.

 

B) PROMOZIONE DELLO SVILUPPO OCCUPAZIONALE NEL TERRITORIO COMUNALE

Aziende che si sono costituite, e che nel medesimo periodo abbiano attivato contratti di lavoro dipendente (a tempo indeterminato o determinato) di durata continuativa di almeno 6 mesi, contratti di apprendistato o rapporti di lavoro subordinato full-time con collaboratori familiari, nei seguenti periodi:

  • NO TAX AREA nel periodo 1/1/2014 – 30/09/2016.
  • FONDO PERDUTO nel periodo 1/10/2015 – 30/09/2016.

 

C) SOSTEGNO ALL’IMPRENDITORIA GIOVANILE

Aziende con sede legale/operativa nel comune di cesena, i cui titolari/soci abbiano età inferiore a 40 anni , che si siano costituite ed abbiano avviato un’attività imprenditoriale nell’intero territorio comunale, nei seguenti periodi:

  • NO TAX AREA nel periodo 1/1/2014 – 30/09/2016.
  • FONDO PERDUTO nel periodo 1/10/2015 – 30/09/2016.

 

ATTIVITA’ ESCLUSE


Sono escluse dei contributi le seguenti attività:

  • Compro oro o attività con finalità similari;
  • Installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
  • Vendita con “apparecchi/distributori automatici”;
  • Vendita di tabacchi o sigarette elettroniche;
  • Vendita di armi, munizioni e materiale esplosivo;
  • Articoli per soli adulti (sexy shop);
  • Agenti di commercio, procacciatori d’affari, promotori finanziari;
  • Istituti bancari, agenzie di leasing, attività finanziarie e assicurative;
  • Imprese e agenzie immobiliari;
  • Commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante).

 

ENTITA’ DEI CONTRIBUTI


  • NO TAX AREA – L’equivalente all’importo dei tributi regolarmente pagati correlati alla nuova attività per il periodo di riferimento, precisamente: IMU, TASI, TARI, COSAP (temporanea e/o permanente), Imposta sulla pubblicità e dimostrati dalle copie delle ricevute di pagamento allegate alla domanda.
  • CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO – L’importo base di 500,00 Euro fino a un massimo di 4.000,00 Euro a seconda del numero dei dipendenti e delle dimensioni del locale che ospita l’attività.

SCADENZA


Le domande devono essere presentate entro il 4/11/2016 ore 13.00 al Comune di Cesena

FONDI DISPONIBILI:


Bando n.1 “NO TAX AREA” plafond 300.000 Euro.

Bando n. 2 “CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO” plafond 150.000 Euro.

 

COLLEGAMENTI


Link: http://www.comune.cesena.fc.it/contributinuoveimprese2016

Forfetario 2016 o Minimi, Cosa Conviene?

Cosa Conviene?

FORFETARIO 2016 vs
CONTRIBUENTI MINIMI

– Con la Legge di Stabilità 2016 le piccole realtà che iniziano l’attività dopo l’1/1/2016 saranno automaticamente inserite nel Regime Forfettario 2016, che sarà il loro regime naturale. Le caratteristiche del nuovo regime sono dettagliatamente elencate nella Guida al Regime Forfettario 2016.

Per coloro che hanno una posizione già attiva nel Regime di Vantaggio (detto dei Regime dei Minimi) il passaggio NON SARA’ AUTOMATICO. Leggi tutto “Forfetario 2016 o Minimi, Cosa Conviene?”

GUIDA AL REGIME FORFETTARIO 2016

GUIDA FISCALE
AL REGIME FORFETTARIO 2016

(Aggiornamento del 01/12/2015)

La Legge di Stabilità 2016 ha radicalmente cambiato le regole di tassazione per le piccolissime attività. Dal 2016 è eliminato il Regime dei Contribuenti Minimi (o regime di vantaggio) e viene aggiornato ed esteso il Regime Forfetario. Fino al 2015 era possibile scegliere fra i due regimi: dal 2016 la scelta è unicamente quello che chiameremo REGIME FORFETARIO 2016.

[box title=”LA SCELTA” color=”#ddd3bc”] SCELTA FORFETARIO 2016 MINIMIChi è c.d. regime dei CONTRIBUENTI MINIMI al 31/12/2012 può scegliere se:

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Proseguire nei Minimi sino a scadenza della loro opzione (5 esercizi o 35 anni).[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″ ]Transitare nel nuovo REGIME FOREFARIO 2016.[/list]

Per le valutazioni si convenienza si rimanda all’articolo dedicato.

[/box]

Per quanto riguarda il Nuovo Regime Forfetario l’accesso è consentito a chiunque, anche a imprese e professionisti che nell’anno precedente (2015) erano in normale contabilità semplificata, purché rispettino i requisiti più avanti illustrati.

La permanenza nel nuovo regime è A TEMPO INDETERMINATO.

Il maggior cambiamento per chi entra nel nuovo regime è il differente calcolo del reddito: se prima era derivava da una differenza ricavi-costi, ora dipende solo dai Ricavi: il reddito viene calcolato applicando al fatturato una percentuale diversa per ciascun settore di attività.
Con il nuovo meccanismo non assumono più alcuna rilevanza i costi realmente sostenuti. E’ evidente che il nuovo calcolo avvantaggia significativamente le attività che hanno costi molto bassi.

Il nuovo regime:

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] E’ il regime naturale per chi inizia una attività marginale nel 2016 (oltre ai regimi più complessi di Contabilità Semplificata e Ordinaria).[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] E’ comunque consentita l’opzione per l’applicazione dei regimi fiscali “normali” (contabilità semplificata / ordinaria), con vincolo minimo triennale.[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″]Sostituisce entrambi i regimi preesistenti, ovvero il REGIME DEI MINIMI (o regime di vantaggio) e il VECCHIO REGIME FORFETARIO (le regole 2015 non saranno più valide, salvo per chi continua nel vecchi regime dei minimi). [/list]

 

REQUISITI

L’accesso al regime è consentito a imprese e professionisti che congiuntamente abbiano rispettato i requisiti sotto elencati nell’anno precedente. (Per il 2016 quindi si verifica quanto accaduto nel 2015).

A) LIMITE DEL LAVORO DIPENDENTE:
Spese per lavoro dipendente, nell’anno precedente, inferiori a 5.000 Euro;

B) LIMITE DEI BENI STRUMENTALI
Costo complessivo dei beni strumentali alla chiusura dell’esercizio precedente non superiore a 20.000 Euro (per il 2016 occorre verificare il valore al 31/12/2015 al lordo degli ammortamenti).

C) LIMITE DEI RICAVI
I compensi dell’anno precedente essere devono pari o inferiori ad una soglia massima, diversa per ciascun tipo di attività svolta (come da tabella).

 [table id=1 /]

DETERMINAZIONE DEL REDDITO

Il reddito è determinato come percentuale dei ricavi, in base ad un “un coefficiente di redditività” che varia da attività ad attività (da un minimo del 40% per i commercianti fino ad un massimo 78% per i professionisti). Il coefficiente di redditività è riportato nella tabella soprastante.

 

LE IMPOSTE

Sul reddito è applicata un’unica imposta (che sostituisce Irap, Irpef e addizionali), nella misura:

[list icon=”moon-checkmark-3″ color=”#b0a890″] 15% ALIQUOTA ORDINARIA [/list]

[list icon=”moon-checkmark-3″ color=”#b0a890″] 5% PER LE NUOVA ATTIVITÀ per primi 5 anni*[/list]

* Tale agevolazione si applica a condizione che il contribuente non abbia avuto la partita Iva o una società negli ultimi 3 anni e che l’attività non sia la continuazione di un’attività precedente, svolta anche come lavoratore subordinato.

I CONTRIBUTI INPS/IVS

Per i soggetti iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti presso l’Inps è prevista una riduzione del 35% dei contributi INPS complessivamente dovuti.

La precedente agevolazione che per il 2015 prevedeva la possibilità di non applicare il minimale contributivo (i contributi fissi trimestrali) non è stata riproposta per il 2016.

Attenzione: la riduzione contributiva si riflette tuttavia sull’accredito dei contributi.

 

VANTAGGI E SEMPLIFICAZIONI

I contribuenti che adottano il nuovo regime hanno numerosi vantaggi amministrativi:

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Non sono soggetti a studi di settore e parametri[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Non applicano l’Iva sulle vendite, non detraggono l’Iva sugli acquisti e non versano l’Iva (con alcune eccezioni)[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Non sono obbligati a tenere i registri Iva obbligatori (acquisti, vendite, etc.), tuttavia sono tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali, a certificazione i corrispettivi e a conservazione dei relativi documenti)[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″]Non sono soggetti alle ritenute d’acconto[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″]Non sono tenuti ad operare le ritenute d’acconto [/list]

 

SVANTAGGI

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″]Per i contribuenti che nella loro attività costi hanno elevati può accedere che i coefficienti di redditività da applicare per determinare il reddito siano troppo elevati rispetto al reale. In sostanza occorre determinare caso per caso la reale convivenza del nuovo regime.[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″]Non registrando gli acquisti in contabilità può accadere che determinate operazioni sulle quali occorre versare l’Iva (esempio nei casi di reverse charge) possano passare inosservate ed essere dimenticate.[/list]

 

ESCLUSIONI

Il regime non può essere adottato in alcuni casi:

A) STIPENDIO > 30.000 EURO
Sono esclusi coloro nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente / assimilato ex artt. 49 e 50, TUIR (compreso il reddito da pensione) eccedenti € 30.000.

B) SOCI DI SOCIETÀ
Sono esclusi coloro che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone (Snc, Sas) / associazioni professionali / srl trasparenti.

C) REGIMI SPECIALI IVA
Sono esclusi coloro che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari ai fini della determinazione del reddito (es. venditori porta a porta).

D) NON RESIDENTI
Non possono adottare il regime i non residenti. Il regime è comunque applicabile dai soggetti residenti in uno Stato UE / SEE qualora producano in Italia almeno il 75% del reddito;

E) VENDITORI DI IMMOBILI
Sono esclusi coloro che in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati / porzioni di fabbricato, di terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti UE;

 

[box title=”ATTENZIONE” color=”#ddd3bc”]

Con le modifiche 2016
NON è richiesto che il reddito di lavoro autonomo sia prevalente
su quello dipendente/assimilato.

Le vecchie regole “Forfetario 2015” richiedevano che la prevalenza del lavoro autonomo su quello dipendente. Le nuove regole 21016 prevedono l’esclusione per i soggetti con reddito di lavoro dipendente superiore a 30.000 Euro.

In sostanza, per accedere nel 2016 occorre verificare che nel 2015 non si sia percepito oltre 30.000 di lavoro dipendente.

Se rapporto di lavoro è cessato nel 2015 il superamento dei 30.000 non va verificato : un soggetto che ha cessato il rapporto di lavoro dipendente nel 2015, se nel 2016 intende adottare il regime forfetario può aver percepito reddito da lavoro > 30.000€.  [/box]

Al contrario se il rapporto di lavoro è cessato nel 2016, dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che occorra verificare se il reddito dipendente è superiore ai 30.000. Sul punto è auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate .

 


ESEMPI

[box title=”ESEMPI” color=”#ddd3bc”]

ESEMPIO 1
Un giovane odontoiatra ha iniziato l’attività nel 2015 ed emesso fatture di vendita per Euro 25.000 ed sostenuto costi per Euro 3.000. Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 78%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
25.000 x 78% = 19.500 (reddito prodotto)
19.500 x    5% = 975 (imposta sostitutiva dovuta)

ESEMPIO 2
Un commerciante che ha aperto nel 2001 e che nel 2015 aveva i requisiti per accedere al Regime Forfetario ha emesso fatture di vendita per Euro 35.000 e sostenuto costi per Euro 13.000.  Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 40%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
35.000 x 40% = 14.000 (reddito prodotto)
14.000 x  15% = 2.100 (imposta sostitutiva dovuta)

ESEMPIO 3
Un commerciante che ha aperto nel 2001 e che nel 2015 aveva i requisiti per accedere al Regime Forfetario ha emesso fatture di vendita per Euro 35.000 e sostenuto costi per Euro 27.000.  Il coefficiente di redditività della sua categoria è del 40%. Il suo reddito e le sue imposte sono così determinate:
35.000 x 40% = 14.000 (reddito prodotto)
14.000 x  15% = 2.100 (imposta sostitutiva dovuta)

Si evidenzia che in quest’ultimo caso l’utile dell’azienda è solo 8.000 (35.000-27.000 ) ma la tassazione avviene su 14.000

* Per semplicità di esposizione non si esplicitano i contributi previdenziali. Per un calcolo più approfondito si veda l’Confronto Minimi Forfetario.

[/box]

 

 

Alluvione di Febbraio : sospesi i versamenti per i contribuenti Er


Sospesi i versamenti per i contribuenti alluvionati di Febbraio 2015

Comunicato Stampa N° 106 del 14/05/2015

Sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari nei confronti dei contribuenti dell’Emilia Romagna colpiti dagli eventi atmosferici che si sono verificati dal 4 al 7 febbraio 2015. Lo stabilisce un decreto firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La sospensione, che interessa gli adempimenti e i pagamenti con scadenza compresa tra il 4 febbraio e il 30 settembre 2015, riguarda anche i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli accertamenti esecutivi.
La sospensione si applica alle persone fisiche e alle imprese, anche in qualità di sostituti di imposta, che nei giorni dell’alluvione avevano la residenza, ovvero la sede operativa o la sede legale nei territori dei Comuni colpiti dal maltempo. I sostituti di imposta sono comunque tenuti ad operare e versare le ritenute effettuate.
Per ottenere la sospensione, il contribuente deve presentare richiesta al Comune, contenente la dichiarazione della inagibilità, anche temporanea, certificata dall’autorità comunale, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dell’impresa. Il Comune ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16 ottobre 2015 in un’unica soluzione.

Modalità di fatturazione delle Prestazioni Odontoiatriche

FATTURAZIONE DELLE
PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE

 

Le spese sanitarie sono detraibili nella misura del 19% in base all’art. 15 c.1 lett. C del TUIR: esse ricomprendono le “spese mediche e di assistenza specifica diverse da quelle indicate nell’art. 10, comma 1, lett. b), TUIR [..], spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie.”

Con la Circolare 24.4.2015, n. 17/E quesito 1.2, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla dicitura da riportare affinché al paziente sia riconosciuta la detraibilità delle spese odontoiatriche.

Nella sua risposta l’Agenzia Entrate rammenta che per poter detrarre la spesa odontoiatrica è necessario che dalla descrizione della prestazione riportata in fattura (o in altra documentazione attestante la spesa sostenuta) “si evinca in modo univoco la natura «sanitaria» della prestazione stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario”.

L’Agenzia precisa che la dicitura in fattura “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consente al paziente di fruire della detrazione ex art. 15, comma 1, lett. c), TUIR ma si ricorda che il Ministero delle Finanze nella Risoluzione 3.5.95, n. 111/E ha considerato tale descrizione “insufficiente” (per il professoinista) per il rispetto del contenuto della fattura prescritto ai fini IVA ex art. 21, DPR n. 633/72.

In sintesi l’odontoiatra deve emettere fattura riportando una dicitura specifica della tipologia di prestazione eseguita, ed è opportuno evidenziare la natura sanitaria della prestazione al fine di rendere comprensibile al paziente la detrazione della spesa.

In ultimo, si ricorda il trattamento iva delle cure di natura estetica prestate da personale medico abilitato:

– sono soggetti ad IVA al 22% i trattamenti estetici eseguiti ai soli fini cosmetici;

– sono ESENTI da IVA le operazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico che abbiano lo scopo di “mantenere o ristabilire la salute delle persone” (in altre parole gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva e/o funzionale).

 


NOTA:  Il trattamento IVA delle prestazioni fornite da medici ed odontoiatri è stata oggetto di importanti chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4/E/2005, di sentenze del 20/11/2003 della Corte di Giustizia nelle cause C-307/01 e C-212/01, nonché con la risoluzione n. 174/E/2005 (si vedano, anche, la circolare n. 20/E/2008 per le prestazioni di medicina legale, nonché la circolare n. 13/E/2007 per le attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nelle strutture sanitarie private).


 

 

Cassa Forense 2014: Redditi e Contributi e Scadenze

CASSA FORENSE 2014

Contributi cassa forense 2014-2014 e Scadenze

TIPO REGIME ORDINARIO FINO A  35 ANNI
SOGGETTIVO Minimo Fisso
Fino 91.550
Da 95.551
€ 2.780
14% del reddito
3% del reddito
Minimo Fisso
Fino 91550
Da 95.551
€ 1.390
14% del reddito
3% del reddito
 INTEGRATIVO Minimo Fisso
4% Addeb. In fattura
€ 680
4% del Fatturato
Minimo Fisso
4% Addeb. In fattura
NON DOVUTO
4% del Fatturato
MATERNITA’ Fisso Euro 151 Fisso Euro 151

 

SCADENZA ADEMPIMENTI OBBLIGATORI ANNO 2014
Si rammenta che il pagamento dei contributi minimi obbligatori deve avvenire alle prescritte scadenze fermo restando la possibilità di pagare l’intero importo alla prima scadenza utile ovvero il 28 febbraio 2014.

28 febbraio 2014 : termine per il pagamento dei contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità, o in alternativa della 1ª rata, dovuti per l’anno 2014 ;

30 aprile 2014 : termine per il pagamento della 2ª rata dei contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l’anno 2014;

30 giugno 2014 : termine per il pagamento della 3ª rata dei contributi minimi obbligatori soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l’anno 2014;

31 luglio 2014 : termine per il pagamento della 1ª rata dei contributi obbligatori soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l’anno 2013 – mod. 5/2014; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati;

30 settembre 2014: termine per l’invio telematico del mod. 5/2014; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati;

30 settembre 2014: termine per il pagamento della 4ª rata dei contributi minimi obbligatori, soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l’anno 2014;

Il 30 settembre 2014 coincidente con il pagamento della quarta ed ultima rata dei contributi minimi è anche il termine ultimo per tali versamenti oltre il quale eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati.

31 dicembre 2014: termine per il pagamento della 2ª rata a saldo dei contributi obbligatori soggettivi e integrativi dovuti in autoliquidazione per l’anno 2013 – mod. 5/2014; eventuali omissioni o ritardi saranno sanzionati;

 

L’associato in partecipazione può accedere al Regime di Vantaggio?

L’Associato in partecipazione può accedere al Regime di Vantaggio?

Fra i requisiti più delicati per l’accesso al “Regime fiscale di Vantaggio” [1]  vi è quello è di non aver svolto altra attività in proprio nel triennio precedente. [quote author=”Requisito art. 27  c. 2 lett. a “] Il beneficio […] 1 e’ riconosciuto a condizione che […]  il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attivita’ di cui al comma 1, attivita’ artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;e[/quote] Il fatto di aver PERCEPITO somme in qualità di “ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE”  con apporto di solo lavoro da un’altra attività economica, rappresenta una causa di esclusione dal regime? La Circolare  n. 17/E del 30.5.2012  al punto n. 2.2.1 dispone che  “Non è escluso dal regime in parola l’associato in partecipazione di solo  lavoro, atteso che il suo reddito non è qualificabile come reddito derivante dallo svolgimento di una attività artistica o professionale come definita dall’articolo 53, comma 1, del Tuir.” Proseguendo la medesima circolare afferma dopo una lunga disamina,  che “è evidente la volontà del legislatore di evitare che redditi appartenenti alla stessa categoria, d’impresa o di lavoro autonomo, conseguiti nello stesso periodo d’imposta ed imputabili al medesimo contribuente siano assoggettati a due diversi regimi di tassazione“, contraddicendo parzialmente quanto affermato in precedenza. Coordinando le due affermazioni si evince, che:

[box title=”IN SINTESI” color=”#efba75″] L’associato in partecipazione PUO’ accedere al REGIME DI VANTAGGIO

  • se ha percepito redditi da apporto di solo lavoro negli anni precedenti
  • non può accedervi se nell’anno in corso ha già percepito utili da associazione in partecipazione (dovrà eventualmente attendere l’esercizio successivo per l’apertura della posizione)

[/box]     [1] Regime fiscale di Vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98

Obbligo di POS, professionisti senza sanzioni

L’art. 15, comma 4 del cosiddetto “Decreto Crescita 2.0” (del DL n. 179/2012) aveva disposto l’obbligo, a decorrere dall’1.1.2014 (poi posticipato al 30.06.2014) di accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat): ogni attività doveva perciò dotarsi del “POS” ovvero del lettore di carte di credito e di debito (tramite una Banca o un istituto di credito).

L’ obbligo riguarda non solo i negozi ma anche gli studi professionali e le “partite iva” (geometri, ingegneri, avvocati, consulenti del lavoro, dottori commercialisti, web designer, freelance ecc.).
La normativa ha subito varie modifiche, fra cui:
– posticipo al 30 giugno 2014 dell’obbligo (Decreto “Milleproroghe” DL n. 150/2013);
– limite minimo di Euro 30,00 al di sotto del quale è possibile rifiutare il pagamento con carte (DM 24.1.2014).

La disposizione ha suscitato numerose polemiche.  All’Interrogazione Parlamentare n. 5-02936 il “Ministero dell’Economia e delle Finanze” ha risposto che “non risulta associata alcuna sanzione” in capo al professionista che non predispone la necessaria strumentazione finalizzata ai pagamenti con moneta elettronica;

La mancata attivazione del POS, e quindi il rifiuto al cliente di utilizzare la carta elettronica, non costituisce violazione di un obbligo giuridico.

Si auspica infine che il Ministero intervenga al fine di introdurre delle attenuanti (fissazione di un limite dimensionale dei soggetti interessati) dell’obbligo in esame.

PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI. INTERESSATI TUTTI I CONTRIBUENTI CON STUDI DI SETTORE

PROROGA AL 7 LUGLIO PER I VERSAMENTI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI.

[callout add_button=”yes” button_text=”Leggi il provvedimento” button_url=”http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2014/comunicato_0145.html” button_icon=”moon-quill-3″ button_color=”#1e73be”]

Chi può fruire della proroga?

I contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, anche se gli stessi non sono applicabili (come per le cessazioni in corso d’anno), sono compresi i contribuenti minimi ).[/callout]

Slitta dal 16 giugno al 7 luglio 2014, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi, dalla dichiarazione Irap e dalla dichiarazione unificata annuale da parte dei contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Lo prevede il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, che e’ stato firmato dal premier Matteo Renzi e che e’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La proroga riguarda anche i contribuenti che, pur facendo parte delle categorie per le quali sono previsti gli studi di settore, presentano cause di esclusione o inapplicabilità (ad esempio, nel caso di non normale svolgimento di attività, o per il primo anno di attività) o i contribuenti che rientrano nel regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e per i lavoratori in mobilità.

Usufruiscono inoltre della proroga i contribuenti che partecipano a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore.

Dopo il 7 luglio e fino al 20 agosto 2014 i versamenti possono essere eseguiti con una maggiorazione, a titolo di interesse, pari allo 0,40 per cento.

 

 

VALORE NORMALE

VALORE NORMALE [DEFINIZIONE ]

Il concetto di Valore Normale è definito nel comma 4 dell’art. 9 del TUIR.

Con tale locuzione si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o simili, in condizioni di libera concorrenza e nello stesso stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti o prestati o in quelli più prossimi. Per la determinazione si fa riferimento a listini o tariffe praticate da chi ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, a mercuriali, listini delle Camere di commercio e tariffe professionali, considerando gli sconti d’uso. Art. 9 – Testo Unico del 22/12/1986 n. 917

CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA & SVILUPPO

CREDITO D’IMPOSTA 2014-2016
PER RICERCA & SVILUPPO

Sulla G.U. 21.2.2014, n. 43 è stata pubblicata la Legge 21.2.2014, n. 9 di conversione del DL n. 145/2013, Decreto c.d. “Destinazione Italia” che all’art. 3 riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.

Si attende un Decreto di prossima emanazione per definire alcuni elementi operativi di fruizione del credito.

 

 SOGGETTI INTERESSATI

Imprese con un fatturato annuo inferiore a € 500 milioni, indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato.
Fra i beneficiari vi sono anche i consorzi e le reti di impresa, in tal caso il credito d’imposta è ripartito secondo criteri proporzionali che tengono conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese.

 

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

E’ riconosciuto un credito d’imposta:

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] nella misura del 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d’imposta, con decorrenza dal periodo d’imposta individuato dal predetto Decreto attuativo e fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016;[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] sempreché siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo pari ad almeno € 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi d’imposta.[/list]

Se le spese effettivamente sostenute sono inferiori di oltre il 20% rispetto a quelle dichiarate, l’agevolazione è ridotta dal 50% al 40%, sempreché permanga la spesa incrementale.

Il credito massimo riconosciuto per ciascun anno è di € 2,5 milioni (nei limiti di spesa delle risorse complessivamente disponibili, pari a € 600 milioni per il triennio2014 – 2016):

 

ATTIVITÀ AGEVOLABILI

Sono agevolabili le spese sostenute per le seguenti attività di ricerca e sviluppo fra cui la creazione di nuovi brevetti.
In particolare:

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Lavori sperimentali o teorici aventi come finalità principale l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili, senza la previsione di applicazioni / utilizzazioni pratiche dirette;[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti o la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, con l’esclusione dei prototipi di cui alla successiva lett. c);[/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzazione di conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale al fine di produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Rientrano in tale tipologia di attività anche quelle destinate alla:

  • definizione concettuale, pianificazione e documentazione riferite a nuovi prodotti, processi e servizi, compresa l’elaborazione di progetti, disegni, piani o altra documentazione purché non utilizzabili per scopi commerciali;
  • realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali o progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali (sempreché il prototipo sia il prodotto finale e il relativo costo di fabbricazione sia troppo elevato per poterlo utilizzare solo con finalità di dimostrazione o convalida); [/list]

[list icon=”moon-arrow-right-7″ color=”#b0a890″] Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati / trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.[/list]

 

[box title=”ATTENZIONE” color=”#e8d420″]Non rientrano tra le attività agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, ancorché dette modifiche rappresentino miglioramenti, ad esclusione delle attività dirette alla creazione di nuovi brevetti.[/box]

 

 SPESE AGEVOLABILI

  • personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo;
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione / utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.88, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA);
  • costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e organismi di ricerca o presso detti enti, quella contrattuale, le competenze tecniche ed i brevetti acquisiti / ottenuti in licenza da fonti esterne.

 

FRUIZIONE DEL BENEFICIO & MODALITA’ OPERATIVE

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione in esame l’impresa deve presentare un’istanza telematica, secondo le modalità che saranno definite con il predetto Decreto.

Il credito d’imposta:

  • va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato;
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP;

  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR;

  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

 

L’Agenzia delle Entrate ed il Ministero dello Sviluppo economico effettuano controlli in merito alla spettanza del credito in esame, sulla base della documentazione contabile, da allegare al bilancio, rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale / Collegio sindacale / professionista iscritto nel Registro dei revisori legali.Le imprese non soggette a revisione legale e prive di Collegio sindacale devono comunqueavvalersi della certificazione di un revisore legale / società di revisione.

Le spese sostenute per l’attività di certificazione “sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000”.

San Marino esce dalla “Black List”

SAN MARINO ESCE DALLA “BLACK LIST”

(effetti dal 24.2.2014)

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto l’esclusione della Repubblica di San Marino dalla lista dei Paesi black list con il Decreto 12.2.2014 (si veda anche Comunicato stampa 12.2.2014, n. 39).

L’esclusione è stata disposta a seguito dell’emanazione della Legge n. 88/2013.

I principali effetti riguardano:
A) l’obbligo di comunicazione delle operazioni black list;
B) l’esposizione dei costi nel modello unico;
C) la prova della residenza da parte dei cittadini italiani iscritti all’AIRE e residenti a San Marino.

Si veda in calce la nuova composizione dell’elenco Black List.

 

COMUNICAZIONE BLACK LIST:

Dalle operazioni effettuate dal 24.2.2014 non sussiste più l’obbligo di comunicazione in esame. Si evidenzia che la comunicazione relativa alle operazioni poste in essere nel mese di gennaio va comunque inviata entro il prossimo 28.2.2014.

 

COSTI BLACK LIST E MOD. UNICO

L’art. 110 c. 10 del TUIR dispone che i costi riferiti ad operazioni effettuate con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata individuati dalla c.d. “black list” di cui al DM 23.1.2002, sono, in generale, indeducibili, salva la sussistenza delle c.d. circostanze esimenti e devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO.

Poiché San Marino non è presente nella lista di cui al citato DM 23.1.2002 non è considerato black list ai fini delle imposte dirette con la conseguenza che i costi sostenuti con operatori di tale Stato non devono essere indicati separatamente nel mod. UNICO.

 

ELENCO PAESI / TERRITORI “BLACK LIST”
DD.MM. 4.5.99 (aggiornato) e 21.11.2001

Alderney Filippine Kenia Saint Kitts e Nevis
Andorra Gibilterra Kiribati – ex Isole Gilbert Salomone
Angola Giamaica Libano Samoa
Anguilla Mauritius Liberia Saint Lucia
Antigua Grenada Liechtenstein Saint Vincent e Grenadine
Antille Olandesi Guatemala Lussemburgo San Marino (24.2.2014)
Aruba Guernsey – Isole del Canale Macao Sant’Elena
Bahamas Herm – Isole del Canale Maldive Sark (Isole del Canale)
Barhein Hong Kong Malesia Seychelles
Barbados Isola di Man Monaco Singapore
Barbuda Isole Cayman Montserrat Svizzera
Belize Isole Cook Nauru Taiwan
Bermuda Isole Marshall Niue Tonga
Brunei Isole Turks e Caicos Nuova Caledonia Tuvalu (ex Isole Ellice)
Costarica Isole Vergini britanniche Oman Uruguay
Dominica Isole Vergini statunitensi Panama Vanuatu
Ecuador Jersey – Isole del Canale Polinesia francese
Emirati Arabi Uniti Gibuti (ex Afar e Issas) Portorico

 

Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Regime di vantaggio

PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA’
“NUOVI MINIMI”

 

Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i  lavoratori in mobilità che iniziano  una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al  5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011 – pdf).

REQUISITI

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:

– nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

 

– nel triennio precedente:

  • non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria
  • non hanno esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

 

Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
  • i non residenti
  • chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

 

DURATA

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività.  I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.

Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.

AGEVOLAZIONI

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’ imposta sostitutiva del 5% dell’ Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
  • esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
  • esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
  • esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’ articolo 2 del Dpr n. 696/1996 – pdf.
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
  • esonero dalla tenuta del registro  dei beni ammortizzabili
  • esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non viene addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
  • esonero dall’applicazione degli studi di settore.

 

ADEMPIMENTI

Restano obbligatori i seguenti adempimenti:

  • numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • conservazione dei documenti emessi e ricevuti
  • integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
  • presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari

 

 

OPZIONE PER L’USCITA DAL REGIME

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure per la c.d. “contabilità semplificata” se in possesso dei requisiti necessari.

L’opzione che durerà  almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

 

RIFERIMENTI NORMATIVI

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 14 del Dpr 600/73 – pdf – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa’ e degli enti equiparati[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 18 del Dpr 600/73 – Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 19 del Dpr 600/73 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge del 24/12/2007, n. 244 – Finanziaria 2008[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 27 del Decreto legge n. 98/2011 – convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità[/list]

 

I VIDEO [divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

 

I contribuenti Minimi – Video parte 1 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 2 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 3 di 3

Eliminata la responsabilità Iva negli appalti

Eliminata la responsabilità Iva negli appalti

PERMANE LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER LE RITENTUE DI LAVORO DIPENDENTE

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Il 22/06/2013 è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto del Fare” – D.L. 21 giugno 2013 , n. 69 [v_icon color=”#4dccc3″ url=”https://www.studiobubani.it/_studiobubani2/wp-content/uploads/2013/07/DECRETO-LEGGE-21-giugno-2013-n.-69.pdf.pdf” size=”18px” hover=”show-color” target=”_blank” name=”moon-file-download”].

Fra le diverse novità introdotte, è stato modificato il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006.  Dal 22 giugno 2013 nei contratti di appalto/subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione quindi della responsabilità solidale per il versamento dell’iva.

Si sottolinea infine che:

  • la responsabilità solidale  è applicabile ai contratti si appalto/subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
    • soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
    • soggetti ex. Artt. 73 e 74 TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
  • non è applicabile alle stazioni appaltanti;
  • ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.

 

Offerta formativa per gli apprendisti minorenni

Il Decreto n. 181 del 19 giugno 2013 del Vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il catalogo regionale dell’offerta formativa di percorsi sperimentali per gli apprendisti minorenni per la qualifica professionale, da realizzarsi presso gli istituti professionali elencati nel decreto stesso.

Tale offerta va a completare l’offerta di IeFP destinata agli apprendisti minorenni assunti per la qualifica professionale ex art. 3 del D.lgs. 167/2011 nel territorio regionale, già disponibile ai sensi della DGR 1409/2012.

E’ possibile approfondire nel sito:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

nella sezione apprendistato ed esattamente al seguente link:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato/temi/apprendistato-per-la-qualifica-e-per-il-diploma-professionale-1/apprendisti-minori-di-18-anni

Marche da Bollo: incrementi dal 26-06

Marche da bollo più costose dal 26 giugno 2013

Da oggi, mercoledì 26 giugno 2013, entrano in vigore i rincari delle marche da bollo, decisi con il decreto legge n. 43 del 2013 convertito con la legge n. 71 del 24.06.2013.

Le imposte di bollo attuali saranno così aumentate:

– le marche da 1,81 euro passeranno a 2,00 euro;
– le marche da 14,62 euro passeranno a 16,00 euro.

Si riporta di seguito il testo di legge:

[box title=”TESTO DI LEGGE” color=”#333333″]

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2013, N. 43

…omissis…

«Art. 7-bis. – (Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo).

…omissis…

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

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