AUTOCONSUMO di BENI – Autofattura
[divider style=”with-link-to-top” color=”#eacf20″]
[pullquote align=”right “]ESEMPIO: Il commerciante di generi alimentari che preleva dal negozio parte delle merci per le esigenze della propria famiglia.[/pullquote]
Quando i beni acquistati dall’azienda per la propria attività tipica vengono vengono destinati ad una finalità diversa da quella prevista originariamente, ed estranea all’attività d’impresa, si parla di “Autoconsumo”.
La dottrina distingue fra:
[list icon=”moon-arrow-right-15″ color=”#ffb700″]AUTOCONSUMO INTERNO: ovvero i beni sono assegnati all’uso o al consumo dei soci (cosiddetto autoconsumo interno) [/list]
[list icon=”moon-arrow-right-15″ color=”#ffb700″] AUTOCONSUMO ESTERNO : ovvero i beni sono destinati ad altre finalità (donati per esempio per un fine di liberalità e beneficenza a terzi per finalità di pura cortesia, che non hanno cioè nessun collegamento con l’incremento o il mantenimento della clientela e/o del fatturato, cosiddetto autoconsumo esterno) [/list]
Il tratto comune di entrambe la situazione è il cambiamento di destinazione, da una finalità inerente all’attività aziendale, ad una finalità estranea e non inerente.
[box title=”ATTENZIONE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE” color=”#efcd21″]
Non rientra nel caso precedente (omaggio e autoconsumo) il caso in cui un bene che è stato acquistato per la vendita (e magari è compreso nel valore delle rimanenze di magazzino merci) viene:
- impiegato come bene strumentale (esempio: un commerciante di elettronica, destina un computer acquistato per la rivendita all’utilizzo nei propri uffici).
- consumato (come spesa) nella stessa attività aziendale (esempio: un distributore di carburante impiega il carburante acquistato per la rivendita per il rifornimento all’auto aziendale).
In tali casi l’uso del bene rimane comunque inerente all’attività aziendale, semplicemente ne viene cambiata la funzionalità, pertanto non si verifica l’autoconsumo.
In tali ipotesi occorre solo:
- riclassificare il costo d’acquisto (inserendolo fra i cespiti)
oppure - eseguire una variazione delle rimanenze di merci in magazzino e poi riclassificare il costo (se il tutto accade in diversi esercizi contabili, ad esempio merci acquistate nel 2011, e destinate a cespite nel 2013).
[/box]
TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE e ADEMPIMENTI DELL’AUTOCONSUMO INTERNO
[divider style=”with-link-to-top” color=”#eacf20″]
TRATTAMENTO IRPEF/IRES
Ai fini delle imposte dirette, l’autoconsumo di beni genera ricavi imponibili ai sensi dell’art. 85 co.2 del Tuir, commisurati al valore normale degli stessi (in particolare di quelli destinati alla vendita o all’impiego nella produzione).
Il valore normale dei beni è determinato secondo quanto stabilito dall’art. 9 del TUIR. In sede di dichiarazione dei redditi si provvederà quindi ad effettuare la relativa variazione in aumento.
Si evidenzia che l’assegnazione ai soci di beni aziendali viene considerata Distribuzione di utili in natura ai soci, e come tali vanno tassati in capo ai soci secondo le regole dell’art. 47 del TUIR. SI SCONSIGLIA DI PROCEDERE A TALE PRASSI.
TRATTAMENTO IVA
Ai fini IVA l’autoconsumo è assimilato ad una cessione di beni perciò È UN’OPERAZIONE IMPONIBILE, indipendentemente dal valore e dalla tipologia del bene stesso.
ECCEZIONE: se all’atto dell’acquisto del bene l’iva non è stata detratta, il bene vien considerato fuori campo Iva.
FORMALITÀ
Occorre documentare l’operazione procedendo con le seguenti operazioni:
- – emettere un DDT (con causale “autoconsumo”, con destinatario il soggetto che autoconsuma i beni)
- – emettere un’AUTOFATTURA, la quale deve essere registrata nel registro delle fatture emesse (e non in quello degli acquisti).
In alternativa all’emissione dell’autofattura è possibile anche l’annotazione su un apposito registro autoconsumo di beni dell’ammontare globale dei beni auto consumati in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche. Il trattamento è analogo alla cessione imponibile degli omaggi.
REGISTRAZIONI CONTABILI
Occorre registrare le seguenti scritture da effettuare sono le seguenti:
[table caption=”Rilevazioni contabili” width=”650″ colwidth=”250|250|75|75″ colalign=”left|left|center|left|right”]
Conto,descrizione,Dare,Avere
Soci c/autoconsumo, S.P: – C II 5-Crediti verso altri, 1200,
Ricavi figurativi per autoconsumo, C.E. – A5 Ricavi, , 1000
Iva a debito, SP debiti verso erario, ,200
[/table]
Successivamente si deve chiudere il conto di stato patrimoniale stornando il ricavo figurativo e rilevando il costo non deducibile costituito dall’Iva rimasta a carico:
[table caption=”segue alla precedente” width=”650″ colwidth=”250|250|75|75″ colalign=”left|left|center|left|right”]
Conto,descrizione,Dare,Avere
Soci c/autoconsumo, S.P: – C II 5-Crediti verso altri,, 1200,
Ricavi figurativi per autoconsumo, C.E. – A5 Ricavi, 1000,
Iva indeducibile, (rilevazione del costo figurativo per il mancato introito dell’iva) C.E. – B14-Oneri diversi di gestione, 200,
[/table]
DISTINZIONE FRA SOCI NON AMMINISTRATORI e SOCI AMMINISTRATORI
[divider style=”with-link-to-top” color=”#eacf20″]
Si sottolinea che è bene distinguere fra:
- Soci (per i quali si applica il trattamento di cui sopra);
- Soci che sono anche amministratori (per i quali si applica la stessa disciplina dei amministratori non soci e dei dipendnti);
- Amministratori non soci (per i quali si applica la disciplina dei dipendenti)
Si evidenzia che i compensi derivanti dalla carica di amministratore sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: pertanto l’autoconsumo di beni aziendali effettuato dai SOCI che sono anche AMMINISTRATORI viene assimilato alla casistica degli omaggi a dipendenti. Si rimanda la trattazione di tale aspetto ad altro documento.