Eliminata la responsabilità Iva negli appalti

Eliminata la responsabilità Iva negli appalti

PERMANE LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE PER LE RITENTUE DI LAVORO DIPENDENTE

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Il 22/06/2013 è entrato in vigore il cosiddetto “Decreto del Fare” – D.L. 21 giugno 2013 , n. 69 [v_icon color=”#4dccc3″ url=”https://www.studiobubani.it/_studiobubani2/wp-content/uploads/2013/07/DECRETO-LEGGE-21-giugno-2013-n.-69.pdf.pdf” size=”18px” hover=”show-color” target=”_blank” name=”moon-file-download”].

Fra le diverse novità introdotte, è stato modificato il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006.  Dal 22 giugno 2013 nei contratti di appalto/subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, con esclusione quindi della responsabilità solidale per il versamento dell’iva.

Si sottolinea infine che:

  • la responsabilità solidale  è applicabile ai contratti si appalto/subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da:
    • soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA;
    • soggetti ex. Artt. 73 e 74 TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.);
  • non è applicabile alle stazioni appaltanti;
  • ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile.

 

Offerta formativa per gli apprendisti minorenni

Il Decreto n. 181 del 19 giugno 2013 del Vice direttore generale dell’Ufficio Scolastico regionale dell’Emilia-Romagna ha approvato il catalogo regionale dell’offerta formativa di percorsi sperimentali per gli apprendisti minorenni per la qualifica professionale, da realizzarsi presso gli istituti professionali elencati nel decreto stesso.

Tale offerta va a completare l’offerta di IeFP destinata agli apprendisti minorenni assunti per la qualifica professionale ex art. 3 del D.lgs. 167/2011 nel territorio regionale, già disponibile ai sensi della DGR 1409/2012.

E’ possibile approfondire nel sito:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it

nella sezione apprendistato ed esattamente al seguente link:
http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/apprendistato/temi/apprendistato-per-la-qualifica-e-per-il-diploma-professionale-1/apprendisti-minori-di-18-anni

Marche da Bollo: incrementi dal 26-06

Marche da bollo più costose dal 26 giugno 2013

Da oggi, mercoledì 26 giugno 2013, entrano in vigore i rincari delle marche da bollo, decisi con il decreto legge n. 43 del 2013 convertito con la legge n. 71 del 24.06.2013.

Le imposte di bollo attuali saranno così aumentate:

– le marche da 1,81 euro passeranno a 2,00 euro;
– le marche da 14,62 euro passeranno a 16,00 euro.

Si riporta di seguito il testo di legge:

[box title=”TESTO DI LEGGE” color=”#333333″]

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 2013, N. 43

…omissis…

«Art. 7-bis. – (Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo).

…omissis…

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00.

[/box]

La nota di Credito

LA NOTA DI CREDITO

NOTE DI VARIAIZONE – NOTE DI ACCREDITO – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
(art. 26 c.2 Dpr 633/72)

[divider style=”with-link-to-top” color=”#ffe523″]

[spacer size=”20″]CHE COS’E’ LA NOTA DI VARIAZIONE E QUANDO VIENE EMESSA?

Se dopo avere realizzato e fatturato un’operazione , questa viene meno in tutto o in parte (o se ne riduce l’imponibile), il cedente o prestatore può (è una facoltà) effettuare una variazione in diminuzione dell’Iva precedentemente fatturata, emettendo una NOTA DI CREDITO ( o nota di variazione).

In alcuni casi la nota di variazione può essere emessa entro un anno dall’operazione originaria, in altri casi specifici non vi è alcun limite temporale.

CASISTICA “ENTRO UN ANNO” (casi più frequenti)

  • se si raggiunge un nuovo accordo fra le parti: esempio sconti, abbuoni, differenze inventariali, sconti per forniture scadenti ecc..
  • se si rilevano inesattezze nella fatturazione (con esposizione di iva superiore al reale)

 la nota di variazione deve essere emessa entro un anno.

CASISTICA SENZA LIMITI TEMPORALI (casi più frequenti)

  • se si verifica la  nullità, annullamento o rescissione del contratto (eventi che ne determinano l’invalidità sin dall’origine);
  • se si verifica la risoluzione, recesso revoca del contratto (ovvero eventi che sopraggiungono, ad esempio il caso di reso);
  • se si verifica l’applicazione di sconti o abbuoni purché previsti nel contratto originario (i cosiddetti sconti condizionati, ad esempio il riconoscimento di uno sconto aggiuntivo al raggiungimento di una determinata soglia annuale di acquisti);

la nota di variazione può essere emessa anche oltre all’anno.

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FORMA E MODALITÀ’ DI EMISSIONE

[divider style=”with-link-to-top” color=”#ffe523″]

Il cedente/prestatore può:

[note color=”#FFCC00″]

  • Emettere una NOTA DI CREDITO a favore del cessionario (o committente) per l’importo corrispondente alla variazione stessa

Oppure

  • Indicare nella successiva fattura emessa, su un’apposita riga, lo storno dell’operazione da annullare con imponibile e imposta negativi.

[/note]

FORMA

La NOTA DI CREDITO ha la medesimo aspetto di una fattura, sulla stessa deve essere specificato tuttavia che non si tratta di una FATTURA ma di una NOTA DI CREDITO-

  • deve essere numerata e datata come la fattura
  • deve contenere l’ammontare della variazione dell’ imposta (cir. Min. 21/11/1972 n. 27/522432)
  • deve contenere i dati identificativi della fattura originaria (a meno che non sia impossibile determinarli, es. se viene concesso un extra sconto per il raggiungimento di un determinato volume nell’arco dell’anno non vanno indicate i riferimenti a tutte le fatture dell’anno).

 

REGISTRAZIONE

La nota di variazione deve essere registrata da entrambi i soggetti dell’operazione (acquirente e venditore/prestatore).
Chi la emette può registrarla alternativamente:
a) nel registro delle vendite con segno meno o in apposita colonna
b) nel registro degli acquisti con segno più
c) registrarla in apposito sezionale

 

Autoconsumo e Autofattura

AUTOCONSUMO di BENI – Autofattura

[divider style=”with-link-to-top” color=”#eacf20″]

[pullquote align=”right “]ESEMPIO: Il commerciante di generi alimentari che preleva dal negozio parte delle merci per le esigenze della propria famiglia.[/pullquote]

Quando i beni acquistati dall’azienda per la propria attività tipica vengono vengono destinati ad una finalità diversa da quella prevista originariamente, ed estranea all’attività d’impresa, si parla di “Autoconsumo”.

La dottrina distingue fra:

[list icon=”moon-arrow-right-15″ color=”#ffb700″]AUTOCONSUMO INTERNO: ovvero i beni sono assegnati all’uso o al consumo dei soci (cosiddetto autoconsumo interno) [/list]

[list icon=”moon-arrow-right-15″ color=”#ffb700″] AUTOCONSUMO ESTERNO : ovvero i beni sono destinati ad altre finalità (donati per esempio per un fine di liberalità e beneficenza a terzi per finalità di pura cortesia, che non hanno cioè nessun collegamento con l’incremento o il mantenimento della clientela e/o del fatturato, cosiddetto autoconsumo esterno) [/list]

 Il tratto comune di entrambe la situazione è il cambiamento di destinazione, da una finalità inerente all’attività aziendale, ad una finalità estranea e non inerente.

[box title=”ATTENZIONE AL CAMBIO DI DESTINAZIONE” color=”#efcd21″]

Non rientra nel caso precedente (omaggio e autoconsumo) il caso in cui un bene che è stato acquistato per la vendita (e magari è compreso nel valore delle rimanenze di magazzino merci) viene:

  •  impiegato come bene strumentale (esempio: un commerciante di elettronica, destina un computer acquistato per la rivendita all’utilizzo nei propri uffici).
  •  consumato (come spesa) nella stessa attività aziendale (esempio: un distributore di carburante impiega il carburante acquistato per la rivendita per il rifornimento all’auto aziendale).

In tali casi  l’uso del bene rimane comunque inerente all’attività aziendale, semplicemente ne viene cambiata la funzionalità, pertanto non si verifica l’autoconsumo.
In tali ipotesi occorre solo:

  •  riclassificare il costo d’acquisto (inserendolo fra i cespiti)
    oppure
  •  eseguire una variazione delle rimanenze di merci in magazzino e poi riclassificare il costo (se il tutto accade in diversi esercizi contabili, ad esempio merci acquistate nel 2011, e destinate a cespite nel 2013).

[/box]

TRATTAMENTO FISCALE E CONTABILE e ADEMPIMENTI DELL’AUTOCONSUMO INTERNO

[divider style=”with-link-to-top” color=”#eacf20″]

TRATTAMENTO IRPEF/IRES

Ai fini delle imposte dirette, l’autoconsumo di beni genera ricavi imponibili ai sensi dell’art. 85 co.2 del Tuir, commisurati al valore normale degli stessi (in particolare di quelli destinati alla vendita o all’impiego nella produzione).

Il valore normale dei beni è determinato secondo quanto stabilito dall’art. 9 del TUIR. In sede di dichiarazione dei redditi si provvederà quindi ad effettuare la relativa variazione in aumento.

Si evidenzia che l’assegnazione ai soci di beni aziendali viene considerata Distribuzione di utili in natura ai soci, e come tali vanno tassati in capo ai soci secondo le regole dell’art. 47 del TUIR. SI SCONSIGLIA DI PROCEDERE A TALE PRASSI.

 

TRATTAMENTO IVA

Ai fini IVA l’autoconsumo è assimilato ad una cessione di beni perciò È UN’OPERAZIONE IMPONIBILE, indipendentemente dal valore e dalla tipologia del bene stesso.

ECCEZIONE: se all’atto dell’acquisto del bene l’iva non è stata detratta, il bene vien considerato fuori campo Iva.

 

FORMALITÀ

Occorre documentare l’operazione procedendo con le seguenti operazioni:

  • emettere  un DDT (con causale “autoconsumo”, con destinatario il soggetto che autoconsuma i beni)
  • emettere un’AUTOFATTURA, la quale deve essere registrata nel registro delle fatture emesse (e non in quello degli acquisti).

In alternativa all’emissione dell’autofattura è possibile anche l’annotazione su un apposito registro autoconsumo di beni dell’ammontare globale dei beni auto consumati in ciascun giorno e della relativa imposta distinta per aliquota. Anche in questo caso l’imposta dovrà confluire normalmente nelle liquidazioni periodiche. Il trattamento è analogo alla cessione imponibile degli omaggi.

 

REGISTRAZIONI CONTABILI

Occorre registrare le seguenti scritture da effettuare sono le seguenti:

[table caption=”Rilevazioni contabili” width=”650″ colwidth=”250|250|75|75″ colalign=”left|left|center|left|right”]

Conto,descrizione,Dare,Avere

Soci c/autoconsumo, S.P: – C II 5-Crediti verso altri, 1200,

Ricavi figurativi per autoconsumo, C.E. – A5 Ricavi, , 1000

Iva a debito, SP debiti verso erario, ,200

[/table]

 

Successivamente si deve chiudere il conto di stato patrimoniale stornando il ricavo figurativo e rilevando il costo non deducibile costituito dall’Iva rimasta a carico:

[table caption=”segue alla precedente” width=”650″ colwidth=”250|250|75|75″ colalign=”left|left|center|left|right”]

Conto,descrizione,Dare,Avere

Soci c/autoconsumo, S.P: – C II 5-Crediti verso altri,, 1200,

Ricavi figurativi per autoconsumo, C.E. – A5 Ricavi, 1000,

Iva indeducibile, (rilevazione del costo figurativo per il mancato introito dell’iva) C.E. – B14-Oneri diversi di gestione, 200,

[/table]

 

DISTINZIONE FRA SOCI NON AMMINISTRATORI e SOCI AMMINISTRATORI

[divider style=”with-link-to-top” color=”#eacf20″]

Si sottolinea che è bene distinguere fra:

  • Soci (per i quali si applica il trattamento di cui sopra);
  • Soci che sono anche amministratori (per i quali si applica la stessa disciplina dei amministratori non soci e dei dipendnti);
  • Amministratori non soci (per i quali si applica la disciplina dei dipendenti)

Si evidenzia che i compensi derivanti dalla carica di amministratore sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente: pertanto l’autoconsumo di beni aziendali effettuato dai SOCI che sono anche AMMINISTRATORI viene assimilato alla casistica degli omaggi a dipendenti. Si rimanda la trattazione di tale aspetto ad altro documento.

 

Proroga delle imposte all’8 luglio 2013

PROROGATO ALL’8 LUGLIO IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE RISULTANTI DALLE DICHIARAZIONI UNICO ED IRAP 2013 INTERESSATI I CONTRIBUENTI PER I QUALI SONO PREVISTI GLI STUDI DI SETTORE

Prorogato all’8 luglio 2013 il termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap. La nuova scadenza, prevista da un DPCM in corso di pubblicazione, riguarda tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.

Versamenti prorogati. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 17 giugno 2013 (in quanto il 16, termine ordinario, è domenica). Quindi, non solo l’Irpef e l’Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe).

Nuove scadenze. I versamenti possono essere effettuati entro l’8 luglio 2013 senza alcuna maggiorazione oppure dal 9 luglio al 20 agosto (usufruendo della proroga estiva prevista per i versamenti che cadono dall’1 al 20 agosto), maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

 

FONTE :

– Ministero Economia e Finanze Comunicato Stampa N° 94 del 13 giugno 2013

– Link http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0094.html

Comunicazione PEC entro il 30-06-2013

Entro il prossimo 30.6.2013 le imprese individuali attive al 20.10.2012 sono obbligate a dotarsi di una casella di posta
elettronica certificata (PEC) e a darne comunicazione, entro la predetta data, al Registro delle Imprese.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporta la sospensione delle domande di variazione presentate alla CCIAA (ad esempio, per variazione dell’indirizzo della sede), fino all’integrazione delle stesse con l’indirizzo PEC e comunque per 45 giorni; decorso tale periodo la domanda è considerata non presentata.

L’art. 16, DL n. 185/2008, ha introdotto l’obbligo di dotarsi di una casella di posta  elettronica certificata (PEC) per:

[list icon=”moon-arrow-right-4″ color=”#ffb700″]
PROFESSIONISTI iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, avvocati, ingegneri, architetti, geometri, medici, consulenti del lavoro, dottori commercialisti ed esperti contabili, ecc.) .

[list icon=”moon-arrow-right-4″ color=”#ffb700″]
SOCIETA’  (di persone e  di capitali, ecc.);

[list icon=”moon-arrow-right-4″ color=”#ffb700″]
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

[/list]

[note color=”#FFCC00″]

L’obbligo della PEC attualmente è stato esteso alle IMPRESE INDIVIDUALI che si iscrivono al Registro delle Imprese o all’Albo delle imprese artigiane (Art. 5, c. 1, DL n. 179/2012).

[/note]

Sarà infine istituito un Elenco Nazionale degli indirizzi PEC (c.d. INI-PEC).

COME ATTIVARE LA PEC


Per l’attivazione della PEC le imprese devono scegliere un gestore abilitato a fornire tale servizio (esempio aruba) il quale provvederà ad attribuire all’utente una casella di posta elettronica certificata.

[note color=”#FFCC00″]Una volta acquisita, la PEC va comunicata al Registro Imprese, entro il prossimo 30.6.2013. [/note]

[box title=”ATTENZIONE” color=”#bfbfbf”]
Alla CCIAA non può essere comunicata la casella PEC avente dominio “@postacertificata.gov.it” essendo la stessa riservata esclusivamente alle comunicazioni tra cittadini (privati) e Pubblica amministrazione.
[/box]

Relativamente alla possibilità, anche per le ditte individuali, di comunicare l’indirizzo PEC di uno studio professionale ovvero un indirizzo comune per tutti i clienti – ditte individuali, si  riscontra un comportamento non univoco da parte delle singole CCIAA.

Considerato quanto sopra, è opportuno verificare presso la competente CCIAA le istruzioni in merito alla predetta possibilità.

VANTAGGI E “SVANTAGGI” DELLA PEC


I vantaggi connessi con l’utilizzo della PEC sono essenzialmente legati al risparmio di tempo e di  costi rispetto all’utilizzo del mezzo postale tradizionale.
Inoltre, qualora sia il mittente che il destinatario siano titolari di una casella di posta elettronica  certificata, al messaggio (e-mail) è riconosciuto valore legale.

[quote author=”www.registroimprese.it”]
“tutti i possessori di una casella PEC … possono … scambiarsi tra loro corrispondenza amministrativa, commerciale o informativa, legale e  sicura, in alternativa all’utilizzo di raccomandate A/R postali”.

[/quote]

Va peraltro evidenziato che la ricevuta di avvenuta consegna inoltrata dal gestore attesta che il messaggio di posta elettronica certificata è arrivato nella casella di posta elettronica del  destinatario indipendentemente dall’avvenuta lettura da parte di quest’ultimo. Poiché è dal momento della messa a disposizione nella casella del destinatario che decorrono anche eventuali termini legali di decadenza collegati alla natura del documento inviato, sarà necessario porre attenzione ai messaggi ricevuti, verificando la propria casella con maggiore frequenza al fine di evitare la decadenza di termini legati alla ricezione degli stessi. „

 

SANZIONI


In caso di omessa comunicazione della PEC al Registro delle Imprese entro il 30.6.2013:

“L’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 2630 del codice civile, sospende la domanda fino ad integrazione della domanda con l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata e comunque per quarantacinque giorni; trascorso tale periodo, la domanda si intende non presentata”.
Comma 2 art. 5, DL n. 179/2012-

[note color=”#FFCC00″]Alle imprese senza PEC sarà sospesa ogni domanda rivolta al Registro Imprese, sia di nuova iscrizione, sia di variazione dati:
–  fino ad integrazione della stessa con l’indirizzo PEC;
–  per 45 giorni.
Decorso il predetto termine, la domanda è considerata non presentata.[/note]

 

Regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

IL REGIME DI VANTAGGIO

Dal 1° gennaio 2012 i giovani imprenditori, i disoccupati e i  lavoratori in mobilità che iniziano  una nuova attività possono adottare un regime fiscale di vantaggio che prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali pari al  5%. Possono accedere al nuovo regime anche coloro che hanno intrapreso un’attività dopo il 31 dicembre 2007 (articolo 27 del dl n. 98/2011 – pdf).

Requisiti

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Possono accedere al regime di vantaggio le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo, o che l’hanno già avviata successivamente al 31 dicembre 2007 in possesso dei seguenti requisiti:

– nell’anno precedente:

  • hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 30mila euro. Questo limite non va superato anche se si prosegue un’attività svolta in precedenza da un altro imprenditore o professionista
  • non hanno avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto)
  • non hanno effettuato cessioni all’esportazione
  • non hanno erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro

 

– nel triennio precedente:

  • non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15mila euro anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria
  • non hanno esercitato attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • non proseguono un’ attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attivita’ precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni (praticantato professionale). Attenzione: questo requisito viene meno per quei contribuenti che dimostrino di essere disoccupati o in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

 

Sono, invece, esclusi dal regime di vantaggio:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva (per esempio, agenzie di viaggio e turismo, vendita di sali e tabacchi, ecc.)
  • i non residenti
  • chi, in via esclusiva o prevalente, effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale

 

Durata

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

Il regime di vantaggio dura 5 anni dal periodo d’imposta di inizio dell’attività.  I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Il nuovo regime è aperto anche a chi ha già optato per il regime ordinario (fermo restando il vincolo triennale conseguente all’opzione) o per il regime semplificato per le nuove iniziative produttive in vigore dal 2000. In questi casi, i benefici proseguiranno per la durata residua al completamento del quinquennio o, per i giovani, fino al raggiungimento dei 35 anni.

Attenzione: coloro che decidono di uscire dal regime di vantaggio, per volontà o per il venire meno dei requisiti, non possono più rientrarvi.

Agevolazioni

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Chi aderisce al nuovo regime fiscale, oltre al vantaggio dell’ imposta sostitutiva del 5% dell’ Irpef e relative addizionali regionali e comunali, ha diritto alle seguenti agevolazioni:

  • non assoggettabilità dei proventi (ricavi e compensi) a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta (è sufficiente, in questo caso, rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che quel reddito è assoggettato a imposta sostitutiva)
  • esonero dall’obbligo di inviare le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. “spesometro”)
  • esonero dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata (“black list”)
  • esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi se si svolgono determinate attività quali, per esempio, vendita di tabacchi e di giornali. L’elenco dell’attività per le quali non è obbligatoria la certificazione è contenuto nell’ articolo 2 del Dpr n. 696/1996 – pdf.
  • esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili
  • esonero dalla tenuta del registro  dei beni ammortizzabili
  • esonero dagli adempimenti Iva (liquidazioni, versamenti periodici e dell’acconto annuale). Non viene addebitata l’Iva a titolo di rivalsa e non si ha diritto alla detrazione Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione Irap e dal versamento della relativa imposta
  • esonero dall’applicazione degli studi di settore.

 

Adempimenti

Restano obbligatori i seguenti adempimenti:

  • numerazione e la conservazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • conservazione dei documenti emessi e ricevuti
  • integrazione delle fatture di acquisto intracomunitario o in regime di reverse charge
  • presentazione dell’ elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari

 

Opzione per l’uscita dal regime

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

I contribuenti che hanno aderito al nuovo regime di vantaggio possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari (regime ordinario) oppure per la c.d. “contabilità semplificata” se in possesso dei requisiti necessari.

L’opzione che durerà  almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

 

Riferimenti normativi

[divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 14 del Dpr 600/73 – pdf – Scritture contabili delle imprese commerciali, delle societa’ e degli enti equiparati[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 18 del Dpr 600/73 – Disposizione regolamentare concernente la contabilità semplificata per le imprese minori[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 19 del Dpr 600/73 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 3, comma 2 del Dpr 695/1996 – Scritture contabili degli esercenti arti e professioni[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 1, commi da 96 a 117, della legge del 24/12/2007, n. 244 – Finanziaria 2008[/list]

[list icon=”moon-file-5″ color=”#ffb700″] Articolo 27 del Decreto legge n. 98/2011 – convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità[/list]

 

I Video
 [divider style=”with-link-to-top” color=”#f4ca22″]

 

I contribuenti Minimi – Video parte 1 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 2 di 3

I contribuenti Minimi – Video parte 3 di 3

Spese detraibili al 19 per cento

Elenco aggiornato delle principali spese detraibili al 19% dalla dichiarazione dei redditi (2013, relativa al 2012). -Fonte Il sole 24 Ore-

1. Sconti fiscali, spese sanitarie

2. Sconti fiscali, spese veterinarie

3. Sconti fiscali, spese per disabili

4. Sconti fiscali, assistenza alla persona (badanti)

5. Sconti fiscali, interessi passivi

6. Sconti fiscali, asili nido

7. Sconti fiscali, assicurazioni sulla vita

8. Sconti fiscali, spese funebri

9. Sconti fiscali, intermediazione immobiliare

10. Sconti fiscali, attività sportive

11. Sconti fiscali, corsi di istruzione secondaria ed universitaria

12. Sconti fiscali, canone locazione studenti universitari

13. Sconti fiscali, riscatto laurea dei familiari a carico

Deducibilità costi Auto : acquisto, uso e noleggio

Auto aziendali e normativa fiscale

[column size=”2-5″ last=”0″]

Le autovetture aziendali hanno un diverso trattamento fiscale in base alla destinazione d’uso che viene attribuita alla vettura. [/column]

[column size=”3-5″ last=”1″]

FlottaAuto[1]

[/column]

[column size=”2-5″ last=”0″]

  • AUTO “AZIENDALE”

[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″] è l’auto di proprietà dell’azienda utilizzata dal dipendente solo nell’ambito della sua attività lavorativa. [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]

  • IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (b)
    A TITOLO GRATUITO

[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″] è l’auto usata dai dipendenti sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]

  • IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI (b)
    A TITOLO ONEROSO

[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″]è l’auto usata dai dipendenti sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private, ai quali viene però emessa fattura e addebitato un fringe benefit (a) [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]

  • IN USO AGLI AMMINISTRATORI

[/column]
[column size=”3-5″ last=”1″]è l’auto di proprietà dell’azienda usata dall’amministratore sia nell’ambito lavorativo sia per le esigenze private [/column]

[box title=”Note” color=”#CCCCCC”]

[column size=”1-1″ last=”1″] (a) FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno importi trattenuti ai dipendenti
(b) Auto concessa in uso per la maggior parte del periodo d’imposta.[/column][/box]

Viene di seguito proposto un promemoria schematico in ordine alla gestione aziendale delle auto ai fini fiscali, distinguendo il caso di ACQUISTO da quello di NOLEGGIO (si riportano le informazioni su due distinte tabelle).
Quanto esposto tiene conto delle modifiche in vigore dal 1 gennaio 2013.

[box title=”ACQUISTO AUTOVETTURA
Costi di ammortamento, carburante manutenzione, e gestione autovetture” color=”#c9c2ad”]

[column size=”1-5″ last=”0″] [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]TRATTAMENTO FISCALE
PER IL DIPENDENTE
[/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]TRATTAMENTO FISCALE
PER LA SOCIETÀ
[/column]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO AZIENDALE [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] -IVA: detraibile al 40%

-COSTI: deducibili al 20% (dal 2013) NB: valore della vettura deducibile fino al limite di €18.076[/column]
[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″]AUTO IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
A TITOLO GRATUITO[/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente si genera un reddito pari al benefit (1) [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]-IVA: detraibile al 40%

-COSTI: deducibili al 70% (dal 2013)

N.B. non vi sono tetti fiscali da rispettare [/column]

[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]

[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO PROMISCUO
AI DIPENDENTI
A TITOLO ONEROSO [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si gene-
ra alcun reddito se l’importo fatturato o addebitato in busta paga è almeno pari o superiore al valore del benefit (1). Diversa- mente il reddito è pari alla differenza.  [/column]

[column size=”2-5″ last=”1″] -IVA: detraibile nella misura del 100% (2)

-COSTI: deducibili nella misura del 100% fino al valore del benefit (1): l’eccedenza è deducibile al 70% (dal 2013)

NB: non vi sono tetti fiscali da rispettare [/column]

[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″]AUTO IN USO
AGLI AMMINISTRATORI [/column]

[column size=”2-5″ last=”0″]Se l’Amministratore:

A) è COLLABORATORE, l’assegnazione ad uso promiscuo rende applicabile, al pari del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 4, lett. a TUIR (cioè come sopra).

B) è PROFESSIONISTA (3), il reddito prodotto è di lavoro autonomo, e pertanto il FRINGE BENEFIT generato è qualificato come un compenso in natura dell’importo pari al valore normale d’uso del bene per scopi personali.

In entrambi i casi A e B in capo all’amministratore non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit (1). Diversamente il red-dito prodotto è pari alla differenza, fra quanto fatturato e quanto così definito. [/column]

[column size=”2-5″ last=”1″]-IVA: detraibile al 40%

-COSTI: deducibili al 100% fino al valore del benefit calcolato. L’eccedenza è deducibile al 20%.

NB: valore della vettura deducibile fino al limite di €18.076 [/column]

[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]

(1) FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno eventuali importi trattenuti ai dipendenti

(2) Si fa presente in questo caso che l’acquisto dell’autovettura avrà iva detraibile al 100% se già in tale sede l’azienda ha deciso la sua assegnazione al dipendente.

(3) Caso meno frequente che si verifica quando l’incarico di amministratore rientra nelle mansioni previste dal proprio ordinamento professionale (es. per Commercialisti che svolgono la funzione di Amministratore, o di un Ingegnere amministratore di una Società di Ingegneria).[/box]

[box title=”NOLEGGIO AUTOVETTURA
costi di noleggio, carburante manutenzione, e gestione autovetture a noleggio” color=”#c9c2ad”]

[column size=”1-5″ last=”0″] [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″]TRATTAMENTO FISCALE
PER IL DIPENDENTE
[/column]
[column size=”2-5″ last=”1″]TRATTAMENTO FISCALE
PER LA SOCIETÀ
[/column]

[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO AZIENDALE [/column]
[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito [/column]
[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO: Deducibile il 20% del costo ragguagliato a giorni per un importo massimo di euro 3.615,20 ( quindi euro 1,98 al giorno) -dal 2013- [/column]

[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO AL DIPENDENTE
CON “FRINGE BENEFIT” (1) [/column]

[column size=”2-5″ last=”0″] In capo al dipendente non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit*.Diversamente il reddito è pari alla differenza. [/column]

[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO: deducibile il 70% senza alcuna limitazione dal 2013. [/column]

[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
[column size=”1-5″ last=”0″] AUTO IN USO ALL’AMMINISTRATORE [/column]

[column size=”2-5″ last=”0″] Se l’Amministratore:

A) è COLLABORATORE l’assegnazione ad uso promiscuo rende applicabile, al pari del lavoratore dipendente, l’art. 51, co. 4, lett. a TUIR (cioè come sopra).

B) è un PROFESSIONISTA quanto il suo incarico di amministratore rientra nelle mansioni previste dal pro-prio ordinamento professiOnale, il reddito prodotto è di lavoro autonomo, e pertanto il FRINGE BENEFIT generato e qualificato come un compenso in natura, nella misura del valore normale d’uso del bene per scopi personali.

In capo all’amministratore non si genera alcun reddito se l’importo fatturato è almeno pari o superiore al valore del benefit(1). Diversamente il reddito prodotto è pari alla differenza, fra quanto fatturato e quanto così definito. [/column]

[column size=”2-5″ last=”1″] COSTO:deducibile il 20% del costo ragguagliato a giorni per un importo massimo di euro 3.615,20 -quindi Euro 1,98 al giorno- (Dal 2013). [/column]

[divider style=”default” color=”#c9c2ad”]
*FRINGE BENEFIT = costo km (da tabelle ACI) x 15.000 x30% meno eventuali importi trattenuti ai dipendenti
[/box]

PRECISAZIONI

Il costo complessivo del Benefit va valutato anche in ragione della maggiore contribuzione Inps dovuta in relazione al benefit stesso: in tale ottica sarà anche opportuno quantificare gli altri oneri collegati, ossia il trattamento di fine rapporto (contrariamente a quanto spesso sostenuto, la base di calcolo non va rinvenuta nel forfait individuato ai fini delle imposte dirette e della contribuzione obbligatoria, pertanto sarà necessario disporre delle percorrenze del dipendente con separata annotazione della componente lavorativa da quella privata) e l’indennità di mancato preavviso (gli artt. 2120 e 2121, ai fini dell’erogazione della stessa ricomprendono qualsiasi forma di compenso a carattere continuativo).

L’utilizzo da parte del dipendente deve essere dimostrato attraverso idonea documentazione quale ad es. inserimento nel contratto di lavoro di una apposita clausola inerente l’uso dell’autovettura.

Tuttavia si ritengono valide anche altre procedure quali, ad esempio, la sottoscrizione da parte del datore di lavoro e del dipendente di un documento avente data certa.

Cellulari : deducibilità dei costi di telefonia mobile per le imprese

TELEFONI CELLULARI

Trattamento fiscale in capo a società, dipendenti e collaboratori dei costi per telefonia mobile

Recupero_Dati_smartphone

Il trattamento fiscale delle spese legate alla telefonia mobile è differente a seconda dell’uso che viene fatto degli apparecchi, in particolare possiamo distinguere due casi:

[list icon=”moon-circle-small” color=”#ffb700″] uso promisquo: sia per fini aziendali che per fini privati (personali) ; [/list][list icon=”moon-circle-small” color=”#ffb700″] uso per soli fini aziendali; [/list]

 

In caso di uso promiscuo del telefono, ovvero di impiego sia per fini aziendali che per fini privati, la disponibilità del cellulare per il dipendente/amministratore rappresenta un “beneficio accessorio”, ulteriore rispetto al proprio stipendio o compenso. Tale beneficio, detto “fringe benefit” è considerata una retribuzione aggiuntiva oltre a quella monetaria, e fiscalmente viene tassata (in capo al dipendente) come se si trattasse di una retribuzione in denaro.

[quote author=”.”]Il valore del Fringe Benefit è pari al valore normale dei servizi fruiti: cioè al costo delle telefonate personali risultante dalla bolletta telefonica .[/quote]

[spacer size=”20″]

Leggi tutto “Cellulari : deducibilità dei costi di telefonia mobile per le imprese”

Confronto fra lavoro autonomo occasionale, collaborazioni occasionali marginali, lavoro accessorio

Molti strumenti e poca chiarezza:

LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE COLLAB. OCCASIONALI MARGINALI,
o LAVORO ACCESSORIO ?


Molte delle realtà produttive del paese, in risposta alla persistente crisi economica, hanno ridotto drasticamente i costi fissi ed in particolare il personale dipendente. La capacità produttiva conseguentemente ridotta rischia talvolta di non riuscire a soddisfare i picchi di domanda salutari. labirinto[1] In tale contesto assumono rilevanza gli strumenti contrattuali in assoluto più flessibili, ovvero quelli caratterizzati dalla occasionalità della prestazione. Nel nostro ordinamento vi è una disciplina frammentata e settoriale di tali fenomeni, e spesso si applicano forme contrattuali speciali rispetto alla macrocategoria di appartenenza. A tal fine ci si propone comparare le forme più affini, ovvero: [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE[/list] [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]COLLABORAZIONE OCCASIONALI MARGINALI[/list] [list icon=”moon-arrow-right-6″ color=”#ffb700″]LAVORO ACCESSORIO[/list]

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L’Agenzia delle Entrate spiega il Redditest

ReddiTest è un software che consente ai contribuenti di valutare la coerenza tra il reddito familiare e le spese sostenute nell’anno.

Per verificare se la propria posizione personale e familiare soddisfa le richieste dell’Agenzia delle Entrate, occorre scaricare il software e compilare i campi coi dati richiesti. Le informazioni inserite non vengono trasmesse al fisco, ma servono solo ai fini del calcolo personale, cioè per  sapere  se il proprio reddito è coerente o meno con le spese sostenute nell’anno.

Scarica il software

Contribuenti Minimi : soppressione o rivoluzione del regime?

In data odierna il Presidente della Repubblica ha sottoscritto il Decreto Legge emanato dal governo contenente la MANOVRA FINANZIARIA ( d’estate ), denominata “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria“.

Il provvedimento, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, e dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Fra le tante misure contenute nel decreto vi è una profonda rivisitazione del Regime dei Contribuenti Minimi.

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Acquisto dell’auto per i “contribuenti minimi” e “Nuovi Minimi”

ACQUISTO DELL’AUTO

per “Contribuenti Minimi”, “Nuovi Minimi” (regime di vantaggio)

 

Tra i requisiti richiesti per poter accedere al regime dei contribuenti minimi / nuovi minimi (o regime di vantaggio) vi è che il contribuente, nel triennio solare precedente, non abbia effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria (leasing), per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

Uno dei momenti più delicati per imprenditori e professionisti che adottano il  “regime dei minimi” è quello legato all’acquisizione di autovetture. Si riportano in calce alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per il computo del limite dei 15.000 Euro. Leggi tutto “Acquisto dell’auto per i “contribuenti minimi” e “Nuovi Minimi””

Pedaggi Autostradali, fatturazione e detrazione dell’IVa

Il pedaggio è l’importo che si paga per l’utilizzo dell’autostrada.
Al termine di ciascun percorso autostradale, se il conducente non avanza alcuna richiesta al casellante, quest’ultimo normalmente non rilascia alcun documento di attestazione del pagamento ricevuto.
Le imprese e i titolari di partita iva , se non hanno né la fattura né un documento probatorio della spesa sostenuta, non possono detrarre l’iva, né dedurre dai propri redditi il costo del pedaggio.
Il conducente può però richiedere l’emissione di un “attestato di transito” (detto spesso ricevuta o anche scontrino), col quale richiedere successivamente l’emissione della fattura. Leggi tutto “Pedaggi Autostradali, fatturazione e detrazione dell’IVa”

Trattamento Iva dell’editoria on-line

Il settore dell’editoria (libri, quotidiani, periodici, ecc.) è soggetto ad un particolare regime ai fini IVA, in virtù del quale le cessioni dei prodotti editoriali (successive alla messa in commercio da parte dell’editore) sono “escluse” dal campo di applicazione dell’Iva.
Tale regime non si applica però all’editoria on-line (come gli e-book, o l’accesso a sezioni riservate di siti).

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Regime delle Nuove Iniziative Produttive

Regime delle Nuove Iniziative Produttive

LEGGE 388 / 2000 PER LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE

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A favore di imprenditori e professionisti che iniziano una nuova attività la Legge n. 388 del 2000 (art. 13) prevede un regime fiscale agevolato con il quale, in luogo della tassazione oridnaria, si applica una tassazione ridotta, e sono previsti adempimenti contabili e fiscali minimali a carico del contribuente (c.d. Regime agevolato delle nuove iniziative produttive, chiamato anche “forfettino”). Leggi tutto “Regime delle Nuove Iniziative Produttive”

Contenuto della Carta Carburante

CARTA CARBURANTE

Imprese e Lavoratori Autonomi per poter detrarre l’Iva e dedurre i costi relativi ai carburanti devono disporre di adeguata documentazione in relazione a tali costi. La scheda carburante è un documento fiscale che -salvo alcune eccezioni (si veda sotto)  sostituisce la fattura negli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, gpl, metano, diesel,…) presso gli impianti di distribuzione stradale (art. 1, comma 2, del D.P.R. 10/11/1997 n. 444).


CONTENUTO

Gli elementi fondamentali da includere nella scheda sono:

1.   gli estremi di individuazione del veicolo
2.   gli estremi identificativi del soggetto Iva che acquista il carburante (denominazione/ragione sociale, domicilio fiscale, numero di partita Iva),
3.   l’anno e il periodo infrannuale di riferimento (mensile o trimestrali)
4.   la data del rifornimento
5.   l’importo da pagare
6.   gli estremi identificativi del distributore
7.   l’ubicazione dell’impianto di distribuzione
8.   la firma del gestore dell’impianto di distribuzione
9.  chilometri percorsi alla fine del periodo di riferimento (limitatamente per le imprese, non per i professionisti)

Nel caso di auto utilizzata in servizio da un lavoratore dipendente, la scheda carburante deve riportare anche:

10.   l’intestazione contestuale dell’impresa/ente/studio
11.    del dipendente.

[note color=”#ffefb2″]

[service icon=”moon-pencil-5″ size=”36″ color=”#ffb700″ title=”Richiedi il Modello”] Lo studio fornisce ai clienti il modello di carta carburante in formato elettronico, da personalizzare coi propri dati e da stampare

[/service]

[/note]


QUANDO OCCORRE LA FATTURA?

In alcuni  particolari casi è precluso  l’utilizzo della scheda per certificare gli acquisti di carburante.

In particolare:

L’art. 6 del DPR n. 444/97 stabilisce che la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti effettuati da :

  • Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari ed enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
  • autotrasportatori di cose per conto terzi. Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.2.2006, n. 6/E, l’esclusione dall’utilizzo della scheda non opera con riguardo agli acquisti effettuati da parte degli autotrasportatori di cose in conto proprio;

La citata C.M . n. 205/E stabilisce che la scheda non può essere utilizzata per gli acquisti:

  • effettuati sulla base di un contratto di netting (tale contratto prevede che il gestore dell’impianto di distribuzione di carburante, a fronte di un corrispettivo, esegue a favore della società petrolifera una serie di cessioni periodiche e continuative di carburanti alle imprese convenzionate con la società petrolifera, che, a loro volta, hanno stipulato un contratto di somministrazione con tale ultima società);
  • non effettuati presso impianti stradali di distribuzione;
  • effettuati presso impianti stradali di distribuzione ma non destinati all’autotrazione (è il caso, ad esempio, del carburante utilizzato per i motori fissi) o dei quali tale destinazione non può essere constatata al momento dell’acquisto;
  • effettuati in mancanza del personale addetto alla distribuzione (è il caso, ad esempio, dei rifornimenti effettuati durante l’orario di chiusura dell’impianto, attraverso il sistema “self-service”).

Nel caso di fornitura tramite SELF SERVICE non è possibile utilizzare la carta carburante, occorre pertanto richiedere la fattura al titolare dell’impianto di distribuzione. In assenza di personale che possa rilasciare tale documento, possono essere utilizzati i buoni consegna emessi dagli apparecchi automatici, da inviare ai gestori per richiedere successivamente la fattura.


SANZIONI PER CARTA CARBURANTE NON VERITIERA

Si ricorda che costituisce reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell’art.2 del D.Lgs. n.74/00, la falsificazione del contenuto della scheda carburante riportando dati non veritieri.

[pullquote align=”left”] Corte di Cassazione, Sentenza n.912, 13/01/2012:  …dagli accertamenti effettuati, infatti, era risultato che gran parte della documentazione utilizzata per giustificare l’esistenza di costi portati in deduzione e relativi ad acquisto di carburante era risultata falsa. In particolare nella scheda carburante non erano riportati i chilometri percorsi, l’esame documentale attestava la percorrenza ben diversa dal consumo medio dichiarato dalla casa costruttrice della vettura, i soci dell’impianto di rifornimento della benzina avevano disconosciuto le proprie firme e la propria calligrafia e il rifornimento risultava effettuato in date in cui l’impianto, privo di erogatori self service, era chiuso…[/pullquote]