La nota di Credito

LA NOTA DI CREDITO

NOTE DI VARIAIZONE – NOTE DI ACCREDITO – VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
(art. 26 c.2 Dpr 633/72)

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[spacer size=”20″]CHE COS’E’ LA NOTA DI VARIAZIONE E QUANDO VIENE EMESSA?

Se dopo avere realizzato e fatturato un’operazione , questa viene meno in tutto o in parte (o se ne riduce l’imponibile), il cedente o prestatore può (è una facoltà) effettuare una variazione in diminuzione dell’Iva precedentemente fatturata, emettendo una NOTA DI CREDITO ( o nota di variazione).

In alcuni casi la nota di variazione può essere emessa entro un anno dall’operazione originaria, in altri casi specifici non vi è alcun limite temporale.

CASISTICA “ENTRO UN ANNO” (casi più frequenti)

  • se si raggiunge un nuovo accordo fra le parti: esempio sconti, abbuoni, differenze inventariali, sconti per forniture scadenti ecc..
  • se si rilevano inesattezze nella fatturazione (con esposizione di iva superiore al reale)

 la nota di variazione deve essere emessa entro un anno.

CASISTICA SENZA LIMITI TEMPORALI (casi più frequenti)

  • se si verifica la  nullità, annullamento o rescissione del contratto (eventi che ne determinano l’invalidità sin dall’origine);
  • se si verifica la risoluzione, recesso revoca del contratto (ovvero eventi che sopraggiungono, ad esempio il caso di reso);
  • se si verifica l’applicazione di sconti o abbuoni purché previsti nel contratto originario (i cosiddetti sconti condizionati, ad esempio il riconoscimento di uno sconto aggiuntivo al raggiungimento di una determinata soglia annuale di acquisti);

la nota di variazione può essere emessa anche oltre all’anno.

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FORMA E MODALITÀ’ DI EMISSIONE

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Il cedente/prestatore può:

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  • Emettere una NOTA DI CREDITO a favore del cessionario (o committente) per l’importo corrispondente alla variazione stessa

Oppure

  • Indicare nella successiva fattura emessa, su un’apposita riga, lo storno dell’operazione da annullare con imponibile e imposta negativi.

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FORMA

La NOTA DI CREDITO ha la medesimo aspetto di una fattura, sulla stessa deve essere specificato tuttavia che non si tratta di una FATTURA ma di una NOTA DI CREDITO-

  • deve essere numerata e datata come la fattura
  • deve contenere l’ammontare della variazione dell’ imposta (cir. Min. 21/11/1972 n. 27/522432)
  • deve contenere i dati identificativi della fattura originaria (a meno che non sia impossibile determinarli, es. se viene concesso un extra sconto per il raggiungimento di un determinato volume nell’arco dell’anno non vanno indicate i riferimenti a tutte le fatture dell’anno).

 

REGISTRAZIONE

La nota di variazione deve essere registrata da entrambi i soggetti dell’operazione (acquirente e venditore/prestatore).
Chi la emette può registrarla alternativamente:
a) nel registro delle vendite con segno meno o in apposita colonna
b) nel registro degli acquisti con segno più
c) registrarla in apposito sezionale

 

4 risposte a “La nota di Credito”

  1. Come ci si deve comportare quando la nota di credito è riferita ad uno sconto concesso su più fatture aventi aliquote iva diverse esempio tre fatture di 1300 euro complessivi e all atto dell incasso si concede uno sconto di 300. Quale aliquota. Indicare

    1. Si indicabi nel corpo della nota di credito la singole fatture di riferimento e si “stornano” le parti di corrispettivo non dovute. In sostanza ci si comporta come se si compilasse una fattura attiva multialiquota, ma nel caso specifico indicando le somme con segno negativo.

  2. devo annullare una nota credito, posso emettere una fattura che abbia come riferimento la nota credito stessa?

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